Notifica della sentenza per il termine breve: PEC e relata
Notifica della sentenza al procuratore costituito, termini di 30 e 60 giorni, PEC senza relata (Cass. n. 17968/2026), fini esecutivi e passaggio in giudicato
Come si notifica una sentenza per termine breve?
Una sentenza si notifica per il termine breve su istanza di parte al procuratore costituito avversario (artt. 285 e 170 c.p.c.), di norma via PEC con relata e attestazione di conformità. Dalla consegna decorrono 30 giorni per l'appello e 60 per la Cassazione. Al contumace si notifica personalmente, anche in busta verde con la notifica in proprio di Raccomandata Verde.
La notifica della sentenza al procuratore costituito riduce il tempo per impugnare da sei mesi dalla pubblicazione a 30 o 60 giorni: per questo la parte vittoriosa la chiede quando vuole che la decisione diventi definitiva in tempi brevi.
La comunicazione della cancelleria non basta, e una PEC con la sentenza allegata non produce lo stesso effetto se manca la relata: lo ha ribadito la Corte di cassazione con la sentenza n. 17968/2026, ripresa dalla stampa il 31 ottobre 2026.
Abilitazione, registri e modalità per notificare gli atti senza ufficiale giudiziario sono raccolti nella guida alle notifiche in proprio degli avvocati.
Takeaways - Punti chiave dell'articolo
- Termine breve: Notificata la sentenza al procuratore costituito, l'appello va proposto entro 30 giorni e il ricorso per cassazione entro 60, come stabilisce l'art. 325 c.p.c.
- Termine lungo: Senza notifica, appello, ricorso per cassazione e revocazione per i motivi dei nn. 4 e 5 dell'art. 395 non si propongono dopo sei mesi dalla pubblicazione.
- Relata indispensabile: Secondo la Cassazione (sentenza n. 17968/2026), una PEC con la sentenza ma senza relata e attestazione di conformità non fa decorrere il termine breve.
- Avviso di cancelleria: La comunicazione del deposito inviata dal cancelliere alle parti costituite non è idonea a far decorrere i termini per impugnare (art. 133, secondo comma, c.p.c.).
- Notifica per l'esecuzione: Ai fini esecutivi la sentenza si notifica alla parte personalmente, in copia attestata conforme o in duplicato informatico (artt. 475 e 479 c.p.c.).
Devi notificare la sentenza a una parte senza PEC?
Notifica in busta verde con Raccomandata Verde Carichi l'atto in PDF o P7M • Stampa e imbustamento a cura di Poste Italiane • Atto e avviso 23L firmati con marca temporaleChi notifica una sentenza?
La sentenza la notifica la parte interessata, tramite il suo avvocato: la notificazione utile per il termine di impugnazione si fa su istanza di parte, come prevede l'art. 285 c.p.c., e non d'ufficio.
La cancelleria si limita a comunicare il deposito alle parti costituite. L'art. 133, secondo comma, c.p.c. stabilisce che questa comunicazione non fa decorrere i termini per le impugnazioni dell'art. 325.
La notifica può eseguirla:
- Ufficiale giudiziario: su richiesta della parte o del suo difensore, con consegna dell'atto o a mezzo posta.
- Avvocato in proprio: ai sensi della legge 53/1994, via PEC oppure per posta; per la notifica postale servono l'autorizzazione del Consiglio dell'ordine e il registro cronologico.
Requisiti e autorizzazione per notificare senza ufficiale giudiziario sono spiegati nell'articolo sulla notifica in proprio degli avvocati.
Cosa prevede l'articolo 285 c.p.c. sulla notificazione della sentenza?
L'art. 285 c.p.c. stabilisce che la notificazione della sentenza, al fine della decorrenza del termine per l'impugnazione, si fa su istanza di parte a norma dell'art. 170 c.p.c.
Il rinvio all'art. 170 decide a chi va consegnata la sentenza:
- Parte con avvocato: si notifica al procuratore costituito; basta una sola copia anche se rappresenta più parti.
- Parte costituita personalmente: si notifica nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto.
- Parte contumace: la sentenza si notifica alla parte personalmente (art. 292, ultimo comma, c.p.c.).
I termini dell'art. 325 decorrono dalla notificazione per entrambe le parti, notificante e destinatario, dal momento in cui il procedimento si perfeziona per il destinatario (art. 326 c.p.c.).
Notifica via PEC senza relata: perché il termine breve non decorre
Una PEC che contiene la sentenza ma non la relata di notifica e l'attestazione di conformità non fa partire il termine breve: lo ha stabilito la Corte di cassazione, sezione III civile, con la sentenza n. 17968 del 4 giugno 2026.
Nel caso deciso, secondo quanto riportato da PuntodiDiritto e da GiuriCivile, l'avvocato della parte vittoriosa aveva trasmesso via PEC la sentenza di primo grado con un messaggio informale sull'adempimento spontaneo. La Corte d'appello aveva poi dichiarato tardivo l'appello del soccombente.
Per la Cassazione la notifica deve esprimere in modo univoco la volontà di sollecitare la controparte a valutare l'impugnazione. Relata e attestazione di conformità sono requisiti minimi, mentre omissioni marginali, come l'oggetto del messaggio, possono non compromettere lo scopo.
Anche la risposta di chi si riservava di impugnare è stata considerata neutra, perché compatibile con un appello proposto nel termine lungo di sei mesi.
Relata di notifica della sentenza a mezzo PEC: cosa deve contenere
La relata di notifica a mezzo PEC è un documento informatico separato, firmato digitalmente dall'avvocato e allegato al messaggio insieme alla copia della sentenza, come prevede l'art. 3-bis della legge 53/1994.
Verso un procuratore costituito la PEC è la strada obbligata: l'art. 3-ter della stessa legge impone la notifica telematica quando il destinatario ha un domicilio digitale nei pubblici elenchi.
La relata indica:
- Notificante: nome, cognome e codice fiscale dell'avvocato che esegue la notifica.
- Parte assistita: i dati della parte che ha conferito la procura.
- Destinatario: la parte o il procuratore costituito a cui si notifica.
- Indirizzo ed elenco: l'indirizzo PEC del destinatario e il pubblico elenco da cui è tratto.
- Conformità: l'attestazione di conformità della copia informatica della sentenza.
Il messaggio parte da un indirizzo PEC del notificante presente nei pubblici elenchi e riporta nell'oggetto la dicitura «notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994».
Per il notificante la notifica si perfeziona con la ricevuta di accettazione, per il destinatario con la ricevuta di avvenuta consegna. Come si conservano e si depositano ricevute e relata è spiegato nell'articolo sulla prova della notifica eseguita via PEC.
Quanto tempo si ha per fare appello ad una sentenza?
Per fare appello si hanno 30 giorni dalla notifica della sentenza oppure, se nessuno la notifica, sei mesi dalla pubblicazione (artt. 325 e 327 c.p.c.).
I termini cambiano con il mezzo di impugnazione:
| Impugnazione | Con notifica della sentenza | Senza notifica |
|---|---|---|
| Appello | 30 giorni dalla notifica | 6 mesi dalla pubblicazione |
| Ricorso per cassazione | 60 giorni dalla notifica | 6 mesi dalla pubblicazione |
| Revocazione nn. 4 e 5 | 30 giorni dalla notifica | 6 mesi dalla pubblicazione |
| Revocazione nn. 1, 2, 3 e 6 | 30 giorni dalla scoperta del motivo | Il limite dei 6 mesi non si applica |
I termini sono perentori (art. 326 c.p.c.). Il limite dei sei mesi non vale per il contumace che dimostra di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della citazione o della sua notificazione (art. 327, secondo comma).
Come si notifica una sentenza ai fini esecutivi?
Ai fini esecutivi la sentenza si notifica alla parte personalmente, secondo gli artt. 137 e seguenti c.p.c.: lo prevede l'art. 479 c.p.c. per il titolo esecutivo che deve precedere l'esecuzione forzata.
Per valere come titolo, la sentenza si rilascia in copia attestata conforme all'originale o in duplicato informatico, come stabilisce il testo vigente dell'art. 475 c.p.c.
Due regole pratiche:
- Entro un anno dalla pubblicazione: la sentenza usata come titolo può essere notificata anche a norma dell'art. 170, cioè al procuratore costituito (art. 479, secondo comma).
- Precetto insieme al titolo: il precetto si può redigere di seguito alla sentenza e notificare con essa, purché la notifica sia fatta alla parte personalmente.
Se il debitore è un'impresa, un professionista o ha eletto domicilio digitale in INAD, l'avvocato notifica via PEC (art. 3-ter della legge 53/1994); negli altri casi restano la posta e l'ufficiale giudiziario. Termini e contenuto del precetto sono nell'articolo sulla notifica dell'atto di precetto.
Come si fa a sapere se una sentenza è passata in giudicato?
Per sapere se una sentenza è passata in giudicato si chiede il certificato del cancelliere previsto dall'art. 124 delle disposizioni di attuazione del c.p.c., che attesta l'assenza di impugnazioni nei termini.
La sentenza passa in giudicato quando non è più soggetta a regolamento di competenza, appello, ricorso per cassazione né revocazione per i motivi dei nn. 4 e 5 dell'art. 395 (art. 324 c.p.c.).
Il cancelliere certifica in calce alla copia con la relazione di notificazione che nei termini non sono stati proposti appello, ricorso o revocazione. Se la sentenza non è stata notificata, certifica che non c'è stata impugnazione entro i sei mesi dell'art. 327.
Notificare la sentenza in busta verde con Raccomandata Verde
Quando la sentenza va notificata alla parte personalmente e la PEC non è obbligatoria, come per un privato senza domicilio digitale, l'avvocato abilitato può farlo per posta con Raccomandata Verde di LetteraSenzaBusta.
Il servizio è riservato ad avvocati e procuratori legali abilitati alla notificazione in proprio ai sensi della legge 53/1994. L'atto si carica online in PDF o P7M, senza stampa né imbustamento.
Poste Italiane si occupa di stampa, imbustamento, notificazione e consegna: il destinatario riceve la raccomandata in busta verde con l'avviso di ricevimento modello 23L.
Il mittente riceve la copia digitale dell'atto notificato e dell'avviso di ricevimento, firmati digitalmente con marca temporale da Poste Italiane. Con DocuCloud atti e avvisi sono conservati a norma; in caso di giacenza c'è l'opzione di Ritiro Digitale.
L'attivazione è gratuita e richiede un account, la firma digitale cheFIRMA! e una dichiarazione sostitutiva firmata digitalmente sui requisiti di legge. Il momento in cui la notifica postale si considera eseguita è spiegato nell'articolo sul perfezionamento della notifica a mezzo posta.
Conclusione
La notifica della sentenza per il termine breve si fa su istanza di parte al procuratore costituito, di norma via PEC con relata e attestazione di conformità, e riduce il tempo per impugnare a 30 giorni per l'appello e 60 per la Cassazione.
Senza quegli elementi resta il termine lungo di sei mesi, come ha confermato la Cassazione nel 2026. Per notificare la sentenza a una parte senza domicilio digitale, anche ai fini esecutivi, c'è l'invio online degli atti giudiziari in busta verde.
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Attiva gratis Raccomandata Verde Attivazione gratuita e immediata • Ritiro Digitale in caso di giacenza • Conservazione a norma con DocuCloudDomande frequenti (FAQ) sulla notifica della sentenza e il giudicato
La sentenza di primo grado è immediatamente esecutiva tra le parti: l'art. 282 c.p.c. la dichiara provvisoriamente esecutiva, senza attendere il passaggio in giudicato. Per avviare l'esecuzione forzata bisogna comunque notificarla alla parte come titolo esecutivo, prima del precetto o insieme a esso (art. 479 c.p.c.).
Una sentenza di condanna passata in giudicato si può mettere in esecuzione entro dieci anni, perché l'art. 2953 c.c. porta a dieci anni anche i diritti soggetti a una prescrizione più breve. Secondo le massime della Cassazione riportate da Brocardi, il termine decorre dal passaggio in giudicato della sentenza.
Nel linguaggio comune una sentenza diventa definitiva quando passa in giudicato, cioè quando scadono i termini per impugnarla: 30 giorni dalla notifica per l'appello, 60 per il ricorso in Cassazione. Se nessuno la notifica, il passaggio in giudicato arriva dopo sei mesi dalla pubblicazione, salvo impugnazioni proposte prima (artt. 324, 325 e 327 c.p.c.).
Sì, ma solo con i mezzi straordinari: la revocazione per i motivi dei nn. 1, 2, 3 e 6 dell'art. 395 c.p.c., come il dolo di una parte o le prove false, e l'opposizione di terzo dell'art. 404, secondo comma. Il termine è di 30 giorni dalla scoperta del motivo (artt. 325 e 326 c.p.c.).
Il ricorso per cassazione va prima notificato alle controparti e poi depositato: l'art. 369 c.p.c. impone il deposito entro venti giorni dall'ultima notificazione, a pena di improcedibilità. La notifica del ricorso deve avvenire entro 60 giorni dalla notifica della sentenza o, senza notifica, entro sei mesi dalla pubblicazione.
La sentenza definitiva è quella che chiude il giudizio davanti al giudice che la pronuncia, decidendo tutto il merito o una questione di giurisdizione, pregiudiziale o preliminare (art. 279 c.p.c.). La sentenza passata in giudicato è quella che non si può più impugnare con appello, ricorso per cassazione o revocazione ordinaria (art. 324 c.p.c.).