Notifica via PEC: come si prova e come si deposita
Quando la notifica dell'avvocato si perfeziona, quando è obbligatoria, quali orari valgono dopo la riforma Cartabia e come si redige e si firma la relata
Come si deposita la prova della notifica via PEC?
La prova della notifica via PEC si deposita nel fascicolo telematico: l'atto principale firmato in PDF e, come allegati, le ricevute di accettazione e di consegna in formato .eml o .msg, non stampe in PDF. Senza deposito telematico serve una copia cartacea conforme. Nella SuperPEC con ricevute catalogate le ricevute sono raccolte dopo ogni invio.
Chi notifica un atto via PEC deve poi dimostrarlo in giudizio, e la prova non è una stampa: sono i file originali delle ricevute.
Le regole stanno nella L. 53/1994, nel codice di procedura civile e nelle specifiche tecniche del processo telematico.
Valore, obblighi e usi della PEC fuori dal processo sono raccolti nella guida pratica alla posta elettronica certificata.
Takeaways - Punti chiave dell'articolo
- Fonte normativa: Le notifiche in proprio degli avvocati via PEC sono disciplinate dagli artt. 3-bis e 3-ter della L. 53/1994, modificati dalla riforma Cartabia.
- Doppio perfezionamento: Per il notificante la notifica si perfeziona con la ricevuta di accettazione, per il destinatario con la ricevuta di avvenuta consegna (art. 3-bis, c. 3).
- Formato della prova: Per la Cassazione (n. 16189/2023) la consegna integrale dell'atto si prova solo depositando le ricevute in formato .eml o .msg.
- Nessun limite orario: La PEC si notifica senza limiti orari; se la ricevuta di consegna nasce tra le 21 e le 7, per il destinatario vale dalle 7 (art. 147 c.p.c.).
- Relata firmata: La relazione di notificazione è un documento informatico separato, firmato digitalmente e allegato al messaggio PEC (art. 3-bis, c. 5, L. 53/1994).
Ricevute di accettazione e consegna sempre in ordine
Prova la PEC con archivio ricevute Ricevute catalogate pochi istanti dopo l'invio • Nessun canone, 1,97 € a invio • Spazio illimitatoCome si perfeziona una notifica a mezzo PEC?
Una notifica a mezzo PEC si perfeziona in due momenti: per il notificante quando il suo gestore genera la ricevuta di accettazione, per il destinatario quando viene generata la ricevuta di avvenuta consegna (art. 3-bis, c. 3, L. 53/1994; art. 147, c. 3, c.p.c.).
La consegna vale anche se il destinatario non apre il messaggio: la ricevuta certifica il momento in cui è reso disponibile nella casella (art. 6, DPR 68/2005). I casi limite sono spiegati nell'articolo sul momento in cui la PEC è ricevuta.
Quando la notifica via PEC è obbligatoria?
La notifica via PEC è obbligatoria per l'avvocato dal 28 febbraio 2023 quando il destinatario deve avere un domicilio digitale risultante da pubblici elenchi o ne ha eletto uno (art. 3-ter, L. 53/1994).
- Imprese e professionisti: hanno l'obbligo del domicilio digitale, pubblicato su INI-PEC; chi è tenuto ad averlo è indicato nell'articolo su chi è obbligato ad avere la PEC.
- Privati: solo se hanno eletto un domicilio digitale su INAD.
L'avvocato può usare le forme ordinarie se la notifica via PEC non è possibile o non va a buon fine per cause non imputabili al destinatario. Se la causa è imputabile al destinatario, dal 26 novembre 2024 l'atto viene inserito nel portale del Ministero della giustizia (D.Lgs. 164/2024).
Quali sono gli orari per le notifiche via PEC?
Le notifiche via PEC non hanno orari: nei procedimenti instaurati dopo il 28 febbraio 2023 l'art. 147 c.p.c. consente di eseguirle senza limiti orari, mentre le altre notifiche restano tra le 7 e le 21.
La fascia serale conta solo per il destinatario: se la ricevuta di consegna è generata tra le 21 e le 7, per lui la notifica si perfeziona alle ore 7. Per il notificante vale l'ora della ricevuta di accettazione.
Come notificare un atto di citazione a mezzo PEC con relata?
Per notificare un atto di citazione a mezzo PEC l'avvocato segue cinque passaggi, fissati dall'art. 3-bis della L. 53/1994:
- Prepara l'atto: citazione in PDF nativo e procura alle liti, entrambe firmate digitalmente; se l'atto è su carta, ne estrae una copia informatica e ne attesta la conformità (art. 22, c. 2, CAD).
- Controlla gli indirizzi: quello del destinatario va estratto da un pubblico elenco e anche quello del notificante deve risultare da pubblici elenchi.
- Redige la relata: su un documento informatico separato, firmato digitalmente.
- Spedisce il messaggio: con l'oggetto «notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994».
- Conserva le ricevute: accettazione e consegna, in formato .eml, per il deposito.
Nel compilare relata e attestazioni l'avvocato è pubblico ufficiale a ogni effetto (art. 6). Gli errori che fanno perdere valore alla notifica sono elencati nell'articolo su quando la PEC perde valore legale.
La relata di notifica deve essere firmata digitalmente?
Sì, la relata di notifica deve essere firmata digitalmente: l'art. 3-bis, c. 5, L. 53/1994 la vuole su un documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale e allegato al messaggio PEC.
La relata indica:
- Le persone: avvocato, parte assistita e destinatario.
- L'indirizzo: la PEC del destinatario e il pubblico elenco da cui è stata estratta.
- Il processo: ufficio giudiziario, sezione e numero di ruolo, se il procedimento è già in corso.
Dalla webmail SuperPEC si possono firmare digitalmente gli allegati prima dell'invio, a 7,99 € per allegato, e le ricevute vengono catalogate pochi istanti dopo la spedizione. Per notificare, l'indirizzo usato deve essere quello risultante dai pubblici elenchi; la procedura è nell'articolo su come firmare gli allegati dalla webmail PEC.
Conclusione
La notifica via PEC si perfeziona con le ricevute di accettazione e di consegna, e si prova depositando quelle ricevute nel formato originale .eml o .msg. La relata va firmata digitalmente e allegata al messaggio.
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L'atto di citazione notificato via PEC si deposita nel fascicolo telematico insieme alla prova della notifica: le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna vanno allegate in formato .eml o .msg, come prevede l'art. 19-bis delle specifiche tecniche del processo telematico. Per la Cassazione (n. 16189/2023) le stampe in PDF non provano la consegna integrale.
La legge richiede una relata firmata digitalmente (art. 3-bis, c. 5, L. 53/1994) e l'art. 11 della stessa legge prevede la nullità, rilevabile d'ufficio, delle notifiche che non rispettano queste regole. Resta il principio generale dell'art. 156, c. 3, c.p.c.: la nullità non si pronuncia se l'atto ha raggiunto lo scopo.
Se il precetto è nato su carta, l'avvocato ne estrae una copia informatica e ne attesta la conformità all'originale secondo l'art. 22, c. 2, del CAD, come prevede l'art. 3-bis, c. 2, L. 53/1994. Se il precetto nasce già come documento informatico, l'attestazione non serve. Nel farla l'avvocato è pubblico ufficiale (art. 6).
Se la ricevuta di consegna è generata dopo le 21, la notifica resta valida, ma per il destinatario si perfeziona alle 7 del mattino successivo e da quel momento decorrono i suoi termini. Per il notificante conta invece l'ora della ricevuta di accettazione, anche se è sera tarda (art. 147, c. 3, c.p.c.).
Per l'art. 160 c.p.c. la notificazione è nulla se non sono rispettate le regole sulla persona a cui va consegnata la copia o se c'è incertezza assoluta sulla persona o sulla data. La nullità però non può mai essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato (art. 156, c. 3, c.p.c.).
Per depositare la prova di una notifica via PEC si scaricano dalla webmail le ricevute di accettazione e di consegna in formato .eml, si prepara una nota di deposito in PDF come atto principale e si allegano le ricevute alla busta telematica. Si firma solo l'atto principale, secondo le istruzioni dell'Ordine degli avvocati di Bologna.