Data Certa Scrittura Privata: come ottenerla

07 luglio 2021

Data certa

Un contratto o qualsiasi altra scrittura privata è generalmente valido anche se le parti non hanno indicato alcuna data relativamente alla redazione dello stesso.

Questa mancanza, però, espone l’atto alla possibilità di facili contestazioni.

Ecco perché l’indicazione del giorno, del mese e dell’anno di sottoscrizione del documento è assolutamente consigliabile.

Tuttavia, in alcuni casi, anche in assenza della data, l’elemento temporale di formazione e firma è comunque ricavabile da altri elementi esterni (prendiamo, ad esempio, il caso della raccomandata ove fa fede il timbro postale che certamente supera l’indicazione delle parti; si pensi anche al telegramma o al fax o alla posta elettronica certificata dove l’attestazione inviata del gestore della PEC garantisce la certezza della data di spedizione e di consegna).

Può, tuttavia, verificarsi il caso in cui sia assolutamente necessario dimostrare la data certa del documento non altrimenti ricavabile.

Potremmo trovarci, ad esempio, nella necessità di dover dimostrare a terzi (creditori, fisco, eredi, ecc.) che un certo documento (scrittura privata, contratto, testamento olografo, ecc.) sia stato sottoscritto proprio in una certa data.

I soggetti terzi cointeressati potrebbero, infatti, contestare la validità di quel documento sostenendo ad esempio che la data apposta sul documento non sia quella effettiva e che sia stata volutamente retrodatata dalle parti o da una delle parti.

La data certa, pertanto, assolve proprio la funzione di fornire la prova che un documento è stato formato in un certo giorno e magari anche ad una certa ora o, comunque, che è stato prodotto o sottoscritto anteriormente ad uno specifico evento o una specifica data.

Ciò è fondamentale per rendere il documento opponibile a terzi in caso di contestazioni.

Apposizione Data Certa su documenti cartacei

L’apposizione della data certa sui documenti cartacei non registrati è possibile mediante le seguenti modalità:

  • registrazione presso l’Agenzia delle Entrate (contratti di locazione di fabbricati e affitto di terreni, contratti di trasferimento e affitto di aziende esistenti nel territorio dello Stato, ecc…)
  • notaio (tramite richiesta di verbale di deposito del documento oppure autentica della firma da apporre sul documento)
  • raccomandata senza busta, riconosciuta dalla stessa Corte di Cassazione (Sentenza. n. 10873/1999) come strumento valido ad attribuire data certa opponibile ai terzi
  • ufficiale giudiziario, richiedendo espressamente che un determinato documento venga notificato dall’ufficiale giudiziario “a mano” o “a mezzo posta”.