Ultimo aggiornamento: 22 ottobre 2026

Firma digitale

RUNTS e firma digitale: cosa cambia dal 15 ottobre 2026

Cosa cambia per le pratiche RUNTS dal 15 ottobre 2026, come si accede al portale, le due deleghe, quando serve ancora la firma e il termine per il bilancio

 
La tua domanda

Serve la firma digitale per il RUNTS?

Risposta rapida

Dal 15 ottobre 2026 non serve per la maggior parte delle pratiche: chi accede al RUNTS con SPID, CIE o CNS compila e invia senza firmare la distinta, comunica il Ministero del Lavoro. Resta necessaria per le pratiche dei notai e per la delega che richiede la firma del legale rappresentante, che può apporla con una firma remota come cheFIRMA!.

La novità riguarda la distinta della pratica RUNTS: prima andava scaricata dal portale, firmata digitalmente in formato CAdES e ricaricata, mentre dal 15 ottobre 2026 l'accesso autenticato basta per compilare e inviare.

Il cambiamento tocca tutti gli enti del Terzo settore che presentano iscrizioni, variazioni o bilanci, ma non elimina la firma digitale: le pratiche dei notai e una delle due deleghe previste dal 2026 continuano a richiederla.

Valore legale, formati e usi della firma qualificata sono riassunti nella guida alla firma digitale per chi presenta pratiche online.


Takeaways - Punti chiave dell'articolo

  • Dal 15 ottobre 2026: Le pratiche RUNTS presentate in sessione autenticata con SPID, CIE o CNS si inviano senza firmare digitalmente la distinta, secondo il Ministero del Lavoro.
  • Due eccezioni: La firma digitale resta per le pratiche del notaio (art. 22 del Codice del Terzo settore) e per la delega «Compilazione e invio previa sottoscrizione del delegante».
  • Deleghe dal 9 aprile: Con il DM 2/2026 il legale rappresentante può delegare una persona fisica a compilare e inviare le pratiche, con o senza sottoscrizione del delegato.
  • Bilancio in 180 giorni: Bilanci e rendiconti degli enti del Terzo settore si depositano al RUNTS entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, non più entro il 30 giugno.
  • Diffida e cancellazione: Se il deposito manca o è incompleto, l'ufficio del RUNTS diffida l'ente con un termine da 30 a 180 giorni, poi lo cancella dal Registro.

La distinta RUNTS va ancora firmata dal presidente?

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Cosa cambia dal 15 ottobre 2026 per le pratiche RUNTS?

Dal 15 ottobre 2026 le pratiche RUNTS si presentano senza firma digitale della distinta: chi accede al portale Servizi Lavoro con SPID, CIE o CNS compila la pratica e la invia direttamente.

La regola vale per tutte le tipologie di pratiche, dall'iscrizione al deposito del bilancio, come indica il comunicato RUNTS – Presentazione delle pratiche in sessione autenticata pubblicato dal Ministero del Lavoro il 15 ottobre 2026.

La regola generale e le due eccezioni indicate dal Ministero:

Caso Firma digitale dal 15 ottobre 2026
Sessione autenticata Non serve: la pratica si invia dopo l'accesso con SPID, CIE o CNS
Pratica del notaio Serve ancora, per le pratiche presentate ai sensi dell'art. 22 del Codice del Terzo settore
Delega «previa sottoscrizione del delegante» Serve ancora: il legale rappresentante firma la distinta preparata dal delegato

Nella delega «Compilazione e invio previa sottoscrizione del delegante» il delegato compila la pratica, manda la distinta al legale rappresentante, che la firma digitalmente, e poi la carica sul portale e completa l'invio.

Il notaio interviene, per esempio, quando un'associazione o una fondazione chiede la personalità giuridica: verificate le condizioni, deposita l'atto costitutivo con gli allegati presso l'ufficio del RUNTS entro venti giorni (art. 22, comma 2, del Codice del Terzo settore).


Come accedere al RUNTS online?

Al RUNTS si accede online dal portale Servizi Lavoro del Ministero del Lavoro, con SPID, CIE o CNS intestati alla persona fisica che opera per l'ente, come il legale rappresentante o un suo delegato.

Una pratica in sessione autenticata segue questi passaggi:

  1. Accesso al portale Servizi Lavoro con SPID, CIE o CNS.
  2. Scelta dell'ente e del tipo di pratica da presentare.
  3. Compilazione dei dati e caricamento degli allegati, che il manuale del RUNTS chiede in formato PDF/A.
  4. Verifica del contenuto e invio telematico della pratica.

SPID, CIE e CNS servono a identificare chi accede e non sono firme digitali: la differenza è spiegata nell'articolo su cosa distingue lo SPID dalla firma digitale.


Che differenza c'è tra delega RUNTS con e senza sottoscrizione?

La differenza sta in chi firma: nella delega senza sottoscrizione il delegato compila e invia, ma la firma resta al legale rappresentante; nella delega con sottoscrizione il delegato firma l'istanza e ne risponde in prima persona.

Le deleghe sono previste dal DM n. 2 del 13 gennaio 2026, che ha modificato il DM 106/2020 sul RUNTS, e la funzione è operativa sul portale dal 9 aprile 2026.

  • Chi la conferisce: il legale rappresentante dell'ente o quello della rete associativa a cui l'ente aderisce.
  • A chi: a una persona fisica, che riceve la conferma via PEC, come l'ente.
  • Per cosa: per tutte le istanze, come iscrizione, variazioni, cancellazione, cinque per mille e deposito del bilancio, oppure solo per alcune.
  • Fino a quando: fino alla revoca, totale o parziale, da parte del legale rappresentante.

Dal 15 ottobre 2026 la distinta firmata dal legale rappresentante resta necessaria solo nella delega che il Ministero chiama «Compilazione e invio previa sottoscrizione del delegante», cioè quella in cui il delegato non sottoscrive.


Entro quando si deposita il bilancio al RUNTS?

Il bilancio degli enti del Terzo settore si deposita al RUNTS entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, insieme ai rendiconti delle raccolte fondi dell'anno precedente (art. 48, comma 3, del Codice del Terzo settore).

Il termine mobile ha sostituito quello fisso del 30 giugno con la legge n. 104 del 4 luglio 2024. Per un esercizio chiuso il 31 dicembre 2025 il deposito andava fatto entro il 29 giugno 2026.

Le variazioni, come il cambio delle cariche, si comunicano invece entro 30 giorni. Dal 15 ottobre 2026 anche il deposito del bilancio, inviato in sessione autenticata, non richiede più la firma digitale della distinta.


cheFIRMA!: la firma CAdES del legale rappresentante sulle pratiche delegate

Quando la delega prevede la sottoscrizione del delegante, il legale rappresentante deve firmare digitalmente la distinta preparata dal delegato, e il manuale del RUNTS chiede la firma in modalità CAdES.

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Il formato CAdES si distingue dal PAdES perché racchiude file e firma in una busta .p7m, come spiega l'articolo sui tre formati della firma digitale.


Conclusione

Dal 15 ottobre 2026 per le pratiche RUNTS presentate con SPID, CIE o CNS la firma digitale non serve più, mentre resta per le pratiche dei notai e per la delega che richiede la sottoscrizione del legale rappresentante.

Non cambiano invece i termini: 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio per il bilancio e 30 giorni per le variazioni.

Per firmare la distinta di una pratica delegata il presidente o il legale rappresentante può usare la firma CAdES online di cheFIRMA!.

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Domande frequenti (FAQ) sulla firma digitale per il RUNTS

Sì, la Carta nazionale dei servizi è tra gli strumenti di accesso: il comunicato del Ministero del Lavoro del 15 ottobre 2026 indica l'autenticazione con SPID, CIE o CNS sul portale Servizi Lavoro. La CNS serve a identificarsi e non sostituisce la firma digitale nei casi in cui la distinta va ancora firmata.

Sì, come delegato. Dal 9 aprile 2026 il legale rappresentante dell'ente può conferire dal portale una delega a una persona fisica, per esempio un commercialista, per tutte le istanze o solo per alcune. La delega resta valida fino alla revoca, che può essere totale o parziale.

Se il bilancio non viene depositato nei termini, l'ufficio del RUNTS diffida l'ente ad adempiere entro un termine compreso tra 30 e 180 giorni (art. 48, comma 4, del Codice del Terzo settore). Se anche questo termine passa senza deposito, l'ente viene cancellato dal Registro.