PEC obbligatoria per dipendenti e collaboratori OAM
Dal 20 novembre 2026 dipendenti e collaboratori di agenti e mediatori OAM devono avere una PEC attiva registrata sul portale, pena la cancellazione dall'Elenco.
La PEC è obbligatoria per dipendenti e collaboratori Organismo OAM? E da quando?
Sì. Dal 20 novembre 2026 i dipendenti e collaboratori di mediatori creditizi, agenti in attività finanziaria e agenti nei servizi di pagamento operanti a contatto con il pubblico devono possedere una casella PEC attiva, registrata sul portale OAM. Lo prevede l'art. 18, comma 1-bis, del D.Lgs. 141/2010. Chi ne è privo può attivare una casella PEC senza canone annuale.
L'obbligo nasce dall'attuazione della direttiva europea sul credito ai consumatori, la CCD2, che il legislatore italiano ha recepito con il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 212. Quel decreto ha inserito nel D.Lgs. 141/2010 il comma 1-bis dell'art. 18, che impone ai dipendenti e collaboratori indicati dall'art. 128-novies, comma 3, del Testo Unico Bancario il possesso di una casella di Posta Elettronica Certificata attiva ai fini dell'iscrizione negli Elenchi.
La comunicazione ufficiale dell'Organismo agenti e mediatori, pubblicata il 1° settembre 2026, fissa la decorrenza al 20 novembre 2026 e distribuisce le responsabilità su due livelli: il singolo dipendente o collaboratore deve essere titolare della casella, mentre la società iscritta deve verificarne l'esistenza, registrarla sul portale dell'Organismo e garantirne la validità nel tempo.
Takeaways - Punti chiave dell'articolo
- Scadenza: dal 20 novembre 2026 ogni dipendente e collaboratore a contatto con il pubblico deve essere titolare di una casella PEC attiva.
- Fonte normativa: art. 18, comma 1-bis, del D.Lgs. 141/2010, introdotto dal D.Lgs. 212/2025 in attuazione della direttiva UE 2023/2225 (CCD2).
- Soggetti coinvolti: dipendenti e collaboratori comunicati negli Elenchi degli agenti in attività finanziaria, degli agenti nei servizi di pagamento e dei mediatori creditizi.
- Ruolo delle società: verificare e garantire, con procedure interne, PEC attiva e registrata sul portale OAM per tutta la durata del rapporto.
- Rischio concreto: la mancata comunicazione degli indirizzi PEC può comportare la cancellazione dall'Elenco dei nominativi inadempienti.
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Attiva subito la tua SuperPEC Gestore autorizzato AgID • Nessun canone annuale • Ricezione gratuitaChi deve avere la PEC obbligatoria secondo le nuove regole OAM?
Devono averla i dipendenti e collaboratori individuati dall'art. 128-novies, comma 3, del TUB: le persone che operano a contatto con il pubblico per conto di un soggetto iscritto negli Elenchi tenuti dall'Organismo e i cui nominativi risultano comunicati negli Elenchi stessi.
- Agenti in attività finanziaria: i dipendenti e collaboratori dei soggetti iscritti nel relativo Elenco.
- Agenti nei servizi di pagamento: i dipendenti e collaboratori dei soggetti iscritti costituiti in forma di persona giuridica, società di capitali.
- Mediatori creditizi: i dipendenti e collaboratori delle società di mediazione iscritte nell'Elenco.
Da quando decorre l'obbligo e da quale norma nasce?
L'obbligo decorre dal 20 novembre 2026 e nasce da una catena normativa che parte dall'Unione europea: la direttiva 2023/2225 sui contratti di credito ai consumatori, nota come CCD2, è stata attuata in Italia con il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 212, che ha modificato sia il D.Lgs. 141/2010 sia il Testo Unico Bancario.
| Fonte | Che cosa stabilisce | Perché conta per l'obbligo PEC |
|---|---|---|
| Direttiva (UE) 2023/2225 (CCD2) | Le nuove regole europee sui contratti di credito ai consumatori | È l'origine della riforma recepita in Italia |
| D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 212 | L'attuazione italiana della direttiva CCD2 | Introduce le modifiche al D.Lgs. 141/2010 e al TUB |
| Art. 18, comma 1-bis, D.Lgs. 141/2010 | Il possesso di una casella PEC attiva per dipendenti e collaboratori | È la disposizione che rende la PEC un requisito |
| Art. 128-novies, comma 1, TUB | Gli obblighi di verifica e garanzia in capo alle società iscritte | Sposta sulla società il controllo su attivazione e validità delle caselle |
Quali obblighi hanno le società iscritte negli Elenchi OAM?
Le società iscritte devono verificare e garantire, anche mediante l'adozione di adeguate procedure interne, che i propri dipendenti e collaboratori incaricati dei rapporti con il pubblico dispongano di una casella PEC attiva e registrata presso il portale dell'Organismo, e devono assicurarne il mantenimento in stato di validità per tutta la durata del rapporto di collaborazione.
- Verifica iniziale: accertare che ogni dipendente e collaboratore a contatto con il pubblico sia titolare di una casella attiva.
- Comunicazione: registrare gli indirizzi tramite il servizio telematico dedicato che l'OAM renderà disponibile nell'area riservata delle società, entro il termine che sarà indicato dall'Organismo.
- Monitoraggio continuo: garantire che le caselle restino valide finché dura il rapporto, ad esempio con controlli periodici previsti dalle procedure interne.
Cosa succede se la PEC non viene comunicata all'Organismo?
La mancata comunicazione degli indirizzi di posta elettronica certificata può comportare la cancellazione dall'Elenco dei nominativi per i quali l'adempimento non risulta effettuato. La conseguenza pratica ricade su entrambi i livelli: il dipendente o collaboratore cancellato non figura più tra i soggetti comunicati, e la società perde la possibilità di impiegarlo nei rapporti con il pubblico attraverso quella posizione.
- Chi rischia: il singolo nominativo privo di PEC comunicata, non l'intera società.
- Quando: dopo la scadenza del termine che l'OAM indicherà insieme al servizio telematico.
- Come prevenire: attivare la casella prima del 20 novembre 2026 e trasmettere l'indirizzo appena il servizio sarà operativo.
Come si attiva una casella PEC conforme per l'obbligo OAM?
Serve una casella rilasciata da un gestore autorizzato AgID e intestata al dipendente o collaboratore, perché la norma richiede la titolarità personale della casella attiva. La SuperPEC di LetteraSenzaBusta risponde a questi requisiti: è erogata da Intesi Group S.p.A., gestore autorizzato, si attiva online in pochi minuti e non prevede canone annuale.
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- Ricezione gratuita: mantenere la casella attiva e raggiungibile, come richiede l'OAM, non comporta costi fissi.
- Requisito da controllare: il gestore autorizzato e la titolarità individuale, non le funzioni aggiuntive della webmail.
Conclusione
La PEC diventa un requisito di permanenza negli Elenchi OAM: dal 20 novembre 2026 i dipendenti e collaboratori a contatto con il pubblico di agenti in attività finanziaria, agenti nei servizi di pagamento e mediatori creditizi devono esserne titolari, e le società iscritte devono registrare gli indirizzi sul portale dell'Organismo garantendone la validità per tutta la durata del rapporto. L'inadempimento espone il singolo nominativo alla cancellazione dall'Elenco. Chi deve mettersi in regola prima della scadenza può farlo con una casella di posta elettronica certificata a consumo, che resta attiva senza costi fissi.
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Sì, l'obbligo riguarda tutti i dipendenti e collaboratori operanti a contatto con il pubblico e comunicati negli Elenchi, senza distinzione tra nominativi già presenti e nuovi ingressi. Dal 20 novembre 2026 ciascuno di essi deve essere titolare di una casella PEC attiva e registrata sul portale dell'Organismo.
È la direttiva (UE) 2023/2225 sui contratti di credito ai consumatori, che sostituisce la precedente disciplina europea del credito al consumo. L'Italia l'ha attuata con il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 212, il decreto da cui discende anche l'obbligo di PEC per dipendenti e collaboratori.
La società iscritta, non il singolo collaboratore. L'OAM renderà disponibile nell'area riservata delle società un servizio telematico dedicato alla comunicazione degli indirizzi, indicando anche il termine entro il quale l'adempimento dovrà essere completato.
Sì, la comunicazione OAM richiede che dipendenti e collaboratori siano titolari di una casella PEC attiva: la titolarità è quindi personale e una casella intestata alla sola società non soddisfa il requisito. La casella va poi registrata presso il portale dell'Organismo.
Per tutta la durata del rapporto di collaborazione o di lavoro. Le società iscritte devono verificarne e garantirne il mantenimento in stato di validità, anche attraverso procedure interne: una casella scaduta o disattivata riporta il nominativo in una condizione di inadempimento.
Il termine non è ancora stato fissato: sarà indicato dall'Organismo insieme all'attivazione del servizio telematico dedicato nell'area riservata delle società. L'obbligo di possesso della casella decorre comunque dal 20 novembre 2026, quindi conviene attivarla prima di quella data.