Ultimo aggiornamento: 06 ottobre 2026

Firma digitale

Tipi di firma elettronica: semplice, avanzata e qualificata

Le tre firme elettroniche del Regolamento eIDAS, le differenze tra FEA e FEQ, esempi e valore della firma semplice e avanzata, i casi in cui serve la FEQ

 
La tua domanda

Quali sono i 3 tipi di firma elettronica?

Risposta rapida

I 3 tipi di firma elettronica previsti dal Regolamento eIDAS sono la firma elettronica semplice (FES), la firma elettronica avanzata (FEA), collegata in modo univoco al firmatario, e la firma elettronica qualificata (FEQ), creata con un dispositivo qualificato e basata su un certificato qualificato. La FEQ equivale alla firma autografa e si ottiene anche online, per esempio con cheFIRMA!.

Firma elettronica semplice, avanzata e qualificata non sono tre modi diversi di fare la stessa cosa, ma tre livelli di garanzia crescenti: a ogni gradino aumentano i requisiti tecnici e gli effetti legali del documento firmato.

La differenza pesa nei casi concreti: la vendita di un immobile, la fattura a un ente pubblico o il deposito di un bilancio non si fanno con qualsiasi firma, e una firma semplice lascia al giudice la valutazione del suo valore.

Il rapporto tra questi livelli e la firma digitale italiana è ripreso nella guida su firma digitale e firme elettroniche.


Takeaways - Punti chiave dell'articolo

  • Tre livelli eIDAS: Il Regolamento UE 910/2014 distingue firma elettronica semplice, avanzata e qualificata, con requisiti ed effetti crescenti da un livello all'altro.
  • FEA in 4 requisiti: Per l'art. 26 eIDAS la FEA è connessa unicamente al firmatario, lo identifica, è sotto il suo controllo e rende rilevabile ogni modifica.
  • FEQ come l'autografa: Per l'art. 25 eIDAS solo la firma elettronica qualificata ha per legge effetti giuridici equivalenti a quelli della firma autografa.
  • Onere della prova: Con la FEQ l'uso del dispositivo si presume del titolare (art. 20, c. 1-ter, CAD); con la FEA prova la conformità chi se ne avvale.
  • Immobili solo con FEQ: Le scritture dell'art. 1350, nn. 1-12, c.c. fatte con documento informatico richiedono a pena di nullità una FEQ o una firma digitale.

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Qual è la differenza tra una firma elettronica FEA e una FEQ?

La differenza tra FEA e FEQ è che la FEQ è una firma avanzata che in più è creata con un dispositivo qualificato e basata su un certificato qualificato, rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato (art. 3, punto 12, eIDAS).

Da questi requisiti derivano effetti diversi, riassunti da AgID:

Tipo Cosa la caratterizza Valore legale
FES Dati elettronici usati per firmare, senza requisiti particolari Forma scritta e valore liberamente valutabili dal giudice
FEA I quattro requisiti dell'art. 26 eIDAS Forma scritta ed efficacia dell'art. 2702 c.c.; chi se ne avvale deve provarne la conformità
FEQ FEA con dispositivo qualificato e certificato qualificato Equivale alla firma autografa; l'uso si presume del titolare, salvo prova contraria

In Italia la FEQ basata su chiavi crittografiche si chiama firma digitale, come spiega l'approfondimento su firma digitale e FEQ. Gli effetti in giudizio sono quelli descritti nel valore legale della firma digitale.


Cosa si intende per firma elettronica semplice?

Per firma elettronica semplice si intendono i dati in forma elettronica acclusi o collegati ad altri dati e usati dal firmatario per firmare (art. 3, punto 10, eIDAS): è il livello base, senza requisiti tecnici su identificazione e integrità.

AgID indica come esempi i messaggi email che si chiudono con il nome del mittente: una firma di questo tipo non viene esclusa come prova solo perché elettronica (art. 25, par. 1, eIDAS).

Il suo valore, però, non è predeterminato: forma scritta ed efficacia probatoria sono liberamente valutabili in giudizio, in base a sicurezza, integrità e immodificabilità del documento (art. 20, c. 1-bis, CAD). Per questo la firma semplice non sostituisce la firma digitale e i suoi principi.


Cosa vuol dire firma elettronica avanzata?

Firma elettronica avanzata vuol dire una firma che rispetta i quattro requisiti dell'art. 26 eIDAS:

  • Connessione unica: è connessa unicamente al firmatario.
  • Identificazione: è idonea a identificare il firmatario.
  • Controllo esclusivo: è creata con dati che il firmatario può usare, con un elevato livello di sicurezza, sotto il proprio esclusivo controllo.
  • Integrità: è collegata ai dati sottoscritti in modo da rendere rilevabile ogni modifica successiva.

Esempi sono la firma grafometrica, che registra caratteristiche come velocità e pressione del tratto, e la firma con CIE tramite l'app CieSign, che il Ministero dell'Interno qualifica come FEA.

Secondo AgID la FEA soddisfa la forma scritta con l'efficacia dell'art. 2702 c.c., ma è utilizzabile nei rapporti con chi la offre, e chi se ne avvale deve dimostrarne la conformità in caso di contestazione.


Quando serve la FEQ e non basta la firma semplice?

La FEQ serve quando la legge o l'ente destinatario chiedono una firma qualificata o digitale: la firma semplice non basta per i documenti che devono avere forma scritta certa o passare da un sistema pubblico che verifica la firma.

  • Atti sugli immobili: le scritture dell'art. 1350, nn. 1-12, c.c. fatte con documento informatico richiedono a pena di nullità una FEQ o una firma digitale (art. 21, c. 2-bis, CAD).
  • Fatture alla PA: il file XML della FatturaPA si firma con firma elettronica qualificata o digitale (DM 55/2013).
  • Bilanci: il deposito al Registro delle imprese richiede la firma digitale in formato CAdES.

Altri adempimenti sono raccolti nell'elenco dei casi in cui la firma digitale è richiesta per legge. Per averla senza dispositivi di firma c'è la FEQ remota cheFIRMA!, firma qualificata ai sensi di eIDAS e CAD, emessa da Intesi Group, prestatore di servizi fiduciari qualificati autorizzato da AgID.


Conclusione

I tre tipi di firma elettronica sono la semplice, l'avanzata e la qualificata: la prima ha un valore valutato caso per caso dal giudice, la FEA soddisfa la forma scritta nei rapporti con chi la offre, e la FEQ equivale alla firma autografa.

La FEQ è anche la firma richiesta per gli atti sugli immobili. Chi deve firmare contratti, fatture alla PA o pratiche societarie trova nella firma elettronica qualificata cheFIRMA! un'attivazione gratuita con CIE livello 3 e un costo di 7,99 € a firma, IVA inclusa.

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Domande frequenti (FAQ) sui tipi di firma elettronica

Un esempio di firma elettronica avanzata è la firma grafometrica su tablet, che AgID descrive come basata su velocità, inclinazione e pressione della firma autografa. Un altro esempio è la firma con CIE tramite l'app CieSign, che il Ministero dell'Interno qualifica come firma elettronica avanzata e che non vale per gli atti sugli immobili.

Sì, la firma grafometrica ha valore legale quando rispetta i requisiti della firma elettronica avanzata: soddisfa la forma scritta con l'efficacia dell'art. 2702 c.c. (art. 20, c. 1-bis, CAD). Secondo AgID vale nei rapporti con chi la mette a disposizione, e in caso di contestazione deve provarne la conformità chi se ne avvale.

Non esistono tre tipi di firma digitale: la firma digitale è un solo tipo di firma elettronica qualificata. Quando si parla di tre tipi, di solito ci si riferisce ai livelli FES, FEA e FEQ oppure ai tre formati del file firmato, cioè PAdES, CAdES e XAdES, descritti nei formati della firma digitale.