Prestito infruttifero con data certa: come dimostrarlo
Cos'è un prestito infruttifero con data certa, cosa scrivere nella scrittura e nella causale, se è legale tra privati, come si restituisce e come si dimostra
Cos'è un prestito infruttifero con data certa?
Un prestito infruttifero con data certa è un mutuo senza interessi, tra privati o da un socio alla società, messo per iscritto in una scrittura la cui data è opponibile ai terzi: serve a dimostrare che le somme ricevute sono un prestito, anche davanti al Fisco. La scrittura firmata si data con la marca qualificata sul contratto di prestito.
Un prestito tra familiari, amici o da un socio alla società si fa spesso con un semplice bonifico, ma senza documenti resta difficile da provare, soprattutto quando serve spiegare da dove arrivano i soldi.
Una scrittura che lo qualifica come infruttifero, con una data certa, trasforma un movimento bancario in un prestito dimostrabile.
Gli strumenti per rendere certa la data di una scrittura sono raccolti nella guida alla data certa dei prestiti.
Takeaways - Punti chiave dell'articolo
- Interessi presunti: Per il codice civile il mutuatario deve gli interessi salvo diversa volontà delle parti (art. 1815 c.c.): l'assenza di interessi va scritta.
- Presunzione fiscale: Per i capitali dati a mutuo gli interessi si presumono percepiti alle scadenze e nella misura pattuite per iscritto, salvo prova contraria (art. 45 TUIR).
- Soci e società: Le somme versate dai soci alle società commerciali si considerano date a mutuo se dal bilancio non risulta un titolo diverso (art. 46 TUIR).
- Tre elementi di prova: Scrittura che qualifica il prestito come gratuito e infruttifero, data certa e movimenti di denaro tracciabili, in entrata e in restituzione.
- Limite al contante: I trasferimenti in contanti tra soggetti diversi sono vietati da 5.000 € in su: per il prestito servono bonifico o assegno non trasferibile.
Un prestito da mettere nero su bianco?
Data la scrittura di prestito Data opponibile prima del bonifico • Validazione temporale qualificata • Costo fisso di 6,99 €Cosa scrivere per un prestito infruttifero e nella causale del bonifico?
Nella scrittura di un prestito infruttifero vanno indicati le parti, l'importo, la natura gratuita e infruttifera del mutuo, le modalità e i tempi di restituzione, la data e le firme.
La causale del bonifico dovrebbe richiamare la scrittura, per esempio «prestito infruttifero come da scrittura del» seguito dalla data, così che movimento e documento si confermino a vicenda. Perché la data scritta da sola non basta è spiegato nell'articolo sulla scrittura datata solo dalle parti.
È legale fare prestiti tra privati?
Sì, il prestito tra privati è un contratto di mutuo previsto dal codice civile: chi presta consegna una somma di denaro e chi la riceve si obbliga a restituirne altrettanta (art. 1813 c.c.).
Il mutuo si presume oneroso: per escludere gli interessi le parti devono dirlo (art. 1815 c.c.). Per i finanziamenti dei soci vale anche la presunzione dell'art. 46 TUIR. Un altro rapporto tra società e amministratori in cui la data conta è descritto nell'articolo sul TFM degli amministratori di società.
Come funziona la restituzione delle somme di un prestito infruttifero?
La restituzione segue le scadenze pattuite nella scrittura, in un'unica soluzione o a rate; se le parti non hanno fissato un termine, lo stabilisce il giudice tenendo conto delle circostanze (art. 1817 c.c.).
Anche i rimborsi vanno fatti con strumenti tracciabili e causali che richiamino la scrittura. Una seconda prova della data si può ottenere con l'invio del documento via PEC, come spiega l'articolo sull'autoinvio PEC di un documento.
Come dimostrare un prestito infruttifero?
Un prestito infruttifero si dimostra con una scrittura firmata che lo qualifica come mutuo gratuito e infruttifero, una data certa anteriore o contestuale al bonifico e movimenti di denaro tracciabili, sia in entrata sia in restituzione.
È la prova utile quando, con l'accertamento sintetico, l'Agenzia delle Entrate confronta spese e redditi dichiarati: la scrittura datata spiega l'origine dei fondi. Scrivere una data anteriore a quella reale non aiuta, come spiega l'articolo sulla retrodatazione di una scrittura.
Con la data certa online del prestito la scrittura firmata riceve la marca qualificata prima del bonifico e si scarica con il Certificato di Data Certa.
Conclusione
Un prestito infruttifero con data certa è un mutuo senza interessi messo per iscritto e datato in modo opponibile: con i movimenti tracciabili, dimostra l'origine delle somme. L'assenza di interessi va scritta, perché la legge presume il mutuo oneroso.
Per datare la scrittura prima del bonifico c'è la marca qualificata per prestiti di LetteraSenzaBusta.
Scrittura, data e bonifico: la prova completa
Marca il contratto di prestito Funziona sui file firmati • Copertina con il Certificato di Data Certa • Archivio personale sempre accessibileDomande frequenti (FAQ) sul prestito infruttifero con data certa
Chi presta non ha interessi da dichiarare se il prestito è davvero infruttifero e l'assenza di interessi risulta per iscritto: per i capitali dati a mutuo, infatti, gli interessi si presumono percepiti alle scadenze e nella misura pattuite per iscritto, salvo prova contraria (art. 45, comma 2, TUIR). La scrittura va conservata per eventuali controlli.
Il codice civile non fissa un importo massimo per il mutuo tra privati. Il limite riguarda il modo di pagare: i trasferimenti in contanti tra soggetti diversi sono vietati da 5.000 € in su (art. 49 del D.lgs 231/2007), quindi le somme vanno trasferite con bonifico o assegno non trasferibile, con una scrittura datata.
Un prestito da un amico si giustifica conservando tre documenti: la scrittura firmata da entrambi, che lo qualifica come prestito gratuito e infruttifero con importo e modalità di restituzione, la prova della sua data certa e le contabili dei bonifici, in entrata e per le eventuali rate di restituzione.
Se il prestito non viene restituito alla scadenza, chi ha prestato può chiedere al giudice la condanna alla restituzione, usando come prova la scrittura firmata e i bonifici. Il diritto si prescrive di regola in dieci anni (art. 2946 c.c.); se nella scrittura manca il termine di restituzione, lo fissa il giudice (art. 1817 c.c.).