DVR con data certa: cosa chiede il D.lgs 81/2008
Se il DVR deve avere data certa, come dargliela, che data deve portare, se ogni aggiornamento richiede una nuova data certa e cosa significa per il documento
Il DVR deve avere una data certa?
Sì, il DVR deve avere data certa: l'art. 28, comma 2, del D.lgs 81/2008 la richiede, in alternativa alla firma del datore di lavoro accompagnata, ai soli fini della prova della data, da quelle di RSPP, RLS o RLST e medico competente, ove nominato. Sul file del documento la data si ottiene con la marca temporale sul DVR.
Il documento di valutazione dei rischi deve dimostrare di esistere prima di un controllo o di un infortunio: per questo la legge gli chiede una data che nessuno possa spostare.
Le strade sono due, previste dallo stesso articolo del Testo unico sulla sicurezza: la data certa oppure le firme che la attestano.
Il valore della data certa per i documenti aziendali è spiegato nella guida alla data certa in azienda.
Takeaways - Punti chiave dell'articolo
- Obbligo dell'art. 28: Il DVR deve essere munito di data certa o attestata dalle firme previste dall'art. 28, comma 2, del D.lgs 81/2008.
- Nuove imprese: Chi avvia un'attività effettua la valutazione dei rischi entro 90 giorni dall'inizio, con immediata evidenza documentale (art. 28, comma 3-bis).
- Rielaborazione in 30 giorni: Dopo modifiche significative, infortuni significativi o risultati della sorveglianza sanitaria il DVR va rielaborato entro 30 giorni (art. 29, comma 3).
- Anche senza dipendenti: L'obbligo nasce con la presenza di un lavoratore nel senso dell'art. 2, anche non retribuito, come un socio lavoratore o un tirocinante.
- Prova in giudizio: Un DVR senza data certa e con indizi di redazione successiva all'infortunio non ha aiutato la difesa (Cass. pen. n. 14579/2026).
Il tuo DVR ha una data che regge?
Dai data certa al DVR Data opponibile a terzi • Anche sul DVR già firmato • Prezzo di 6,99 € a fileChe data deve avere il DVR?
Il DVR deve avere la data in cui la valutazione dei rischi è stata completata e adottata, resa certa per poterla dimostrare: la data scritta sul frontespizio, da sola, non basta.
Chi avvia una nuova impresa effettua la valutazione entro 90 giorni dall'inizio dell'attività, dandone immediata evidenza documentale (art. 28, comma 3-bis). Cosa rischia chi non rispetta i termini è spiegato nell'articolo sulle sanzioni per il DVR non conforme.
Ogni aggiornamento del DVR richiede una nuova data certa?
Sì, perché ogni versione rielaborata del DVR è un documento nuovo: per dimostrare quando è stata adottata serve una propria data certa, dato che quella della versione precedente non prova quando sono state introdotte le modifiche.
La rielaborazione va fatta dopo modifiche significative del processo produttivo o dell'organizzazione, infortuni significativi o esiti della sorveglianza sanitaria (art. 29, comma 3). Lo stesso vale per la delega di funzioni, che richiede un atto scritto con data certa.
Cosa si intende per data certa del DVR?
Per data certa del DVR si intende una data opponibile ai terzi, come l'organo di vigilanza o il giudice, e non soltanto quella scritta dal datore di lavoro sul documento.
L'art. 28 ammette due modi: una data resa certa da un fatto oggettivo, come la marca temporale, o la firma del datore accompagnata da quelle di RSPP, RLS o RLST e medico competente. Come si prova la data di una scrittura è spiegato nell'articolo su come dimostrare una data certa.
Come si fa a dare la data certa al DVR?
Per dare la data certa al DVR il datore di lavoro firma il documento e poi sceglie tra la firma congiunta delle figure della sicurezza e uno strumento di data certa, come la marca temporale sul file o l'invio via PEC.
Chi deve firmare e in che ruolo è spiegato nell'articolo su chi firma il DVR; gli altri documenti con lo stesso obbligo sono nell'articolo sulla marca temporale imposta dalla legge.
Con la data certa online del DVR la marca qualificata si applica al file già firmato dal datore, fino a 100 pagine o 25 MB, e si scarica con il Certificato di Data Certa.
Conclusione
Il DVR deve avere data certa o la firma congiunta prevista dall'art. 28 del D.lgs 81/2008, e ogni versione rielaborata ha bisogno di una propria data certa per provare i tempi. La firma del datore resta sempre necessaria: la marca temporale sostituisce solo le altre firme ai fini della data.
Per il file firmato del documento c'è la marca qualificata per il DVR di LetteraSenzaBusta.
Ogni revisione del DVR, datata e al sicuro
Marca l'ultima versione del DVR Fino a 100 pagine o 25 MB • Certificato di Data Certa in copertina • Archivio con ricerca per parole chiaveDomande frequenti (FAQ) sulla data certa del DVR
No, un DVR senza data certa non rispetta l'art. 28 del D.lgs 81/2008, a meno che la data non sia attestata dalla firma del datore di lavoro e, ai soli fini della prova, da quelle di RSPP, RLS o RLST e medico competente, ove nominato. Senza nessuna delle due, la data del documento resta contestabile.
Chi lavora da solo e per proprio conto non deve redigere il DVR. L'obbligo nasce appena nell'organizzazione opera un lavoratore nel senso dell'art. 2 del D.lgs 81/2008, anche senza retribuzione: per esempio un socio lavoratore, un tirocinante o un praticante. In questi casi il titolare è datore di lavoro a tutti gli effetti.
Sì, il datore di lavoro elabora il DVR in prima persona, perché la valutazione dei rischi non è delegabile (art. 17), ma deve collaborare con RSPP e medico competente, ove nominato, e consultare il RLS (art. 29). Nei casi dell'allegato II può anche svolgere direttamente i compiti del RSPP, dopo la formazione prevista (art. 34).
No, la Cassazione ha escluso che un DVR senza data certa possa servire da difesa quando ci sono indizi di una redazione successiva all'infortunio: nella sentenza n. 14579/2026, su un infortunio mortale, il documento non ha avuto efficacia per il datore di lavoro. La data certa serve proprio a evitare questi dubbi.