Dalla PEC alla REM: l'adeguamento agli standard europei
In cosa la REM si distingue dalla PEC, cosa serve per il passaggio, che valore ha la PEC fuori dall'Italia e quali servizi la sostituiscono negli altri Paesi
Come posso rendere la mia PEC conforme ai nuovi standard europei?
Oggi non esiste una procedura a carico del titolare per rendere la PEC conforme agli standard europei: l'adeguamento a eIDAS riguarda i gestori ed è rimesso a un decreto del Presidente del Consiglio. Per AgID alla PEC mancano la verifica certa dell'identità del titolare e i controlli di conformità. La PEC con identità verificata di LetteraSenzaBusta identifica già il titolare.
La PEC è regolata da norme italiane, mentre in Europa il recapito certificato segue il Regolamento eIDAS e gli standard tecnici della REM, Registered Electronic Mail.
Il passaggio dall'una all'altra è previsto dalla legge, ma dipende da un decreto e dai gestori, non da un'azione del singolo titolare.
Norme, obblighi e usi della posta certificata sono raccolti nella guida all'evoluzione della PEC.
Takeaways - Punti chiave dell'articolo
- Decreto atteso: L'adeguamento della PEC a eIDAS è rimesso a un decreto del Presidente del Consiglio previsto dall'art. 65, c. 7, del D.Lgs. 217/2017.
- Cosa manca: Per AgID alla PEC mancano la verifica certa dell'identità del richiedente della casella e le verifiche di conformità da parte di organismi designati.
- Regole tecniche: La Policy IT di AgID del 28 luglio 2022 fissa i requisiti del recapito qualificato, con lo standard ETSI EN 319 532-4 per l'interoperabilità.
- Art. 48 in vigore: Fino al decreto resta in vigore l'art. 48 CAD: la trasmissione via PEC equivale alla notificazione per mezzo della posta.
- Fuori dall'Italia: A un recapito certificato non si possono negare effetti giuridici solo perché elettronico, anche se non è qualificato (art. 43 eIDAS).
Titolare identificato fin dall'attivazione
Attiva la PEC con identità certa Identificazione con CIE livello 3 o video • Requisiti SERCQ secondo la pagina del servizio • Nessun canoneQual è la differenza tra PEC e REM?
La differenza tra PEC e REM è di cornice: la PEC è un sistema regolato dalla legge italiana (DPR 68/2005 e CAD), la REM è lo standard tecnico europeo per il recapito certificato via posta elettronica, pensato per i servizi qualificati del Regolamento eIDAS.
- Identità: il recapito qualificato richiede l'identificazione sicura di mittente e destinatario (art. 44 eIDAS), che per AgID la PEC non garantisce.
- Effetti: i dati del recapito qualificato godono delle presunzioni europee di integrità, identità ed esattezza di data e ora (art. 43).
- Ambito: la REM è pensata per funzionare tra prestatori di Paesi diversi dell'Unione.
Requisiti e garanzie del servizio qualificato sono spiegati nell'articolo su SERCQ e requisiti eIDAS.
Come passare da PEC a REM?
Il passaggio da PEC a REM non si fa con una richiesta del titolare: è previsto dal D.Lgs. 217/2017, che affida a un decreto del Presidente del Consiglio le misure per rendere la PEC conforme al Regolamento eIDAS (art. 65, c. 7).
AgID ha già definito nel 2022 i requisiti funzionali del recapito qualificato, mantenendo la compatibilità con la PEC. Il decreto non risulta ancora adottato nelle fonti ufficiali consultate; fino ad allora vale l'art. 48 CAD. Il quadro delle norme è nell'articolo sulle norme che regolano la PEC italiana.
La PEC è valida solo in Italia?
La PEC ha il suo pieno valore legale in Italia, dove DPR 68/2005 e CAD le danno il valore di una raccomandata tra due caselle certificate e l'opponibilità di data e ora.
Fuori dall'Italia non gode delle presunzioni del recapito qualificato, ma per l'art. 43, par. 1, eIDAS a un recapito certificato non si possono negare effetti giuridici e valore di prova solo perché elettronico o non qualificato.
Il DPR 68/2005 ammette anche gestori di altri Stati UE con requisiti equivalenti (art. 15). Il valore in Italia è spiegato nell'articolo su cosa vale una PEC davanti alla legge.
Qual è l'equivalente della PEC in Europa?
L'equivalente della PEC in Europa è il servizio elettronico di recapito certificato qualificato del Regolamento eIDAS, che ogni Paese inserisce nelle proprie regole: in Francia, per esempio, l'envoi recommandé électronique equivale alla raccomandata se rispetta l'art. 44 eIDAS.
Per una casella con titolare identificato c'è la PEC SuperPEC di LetteraSenzaBusta: secondo la sua pagina soddisfa i requisiti previsti per il SERCQ, e l'attivazione passa dalla firma digitale cheFIRMA!, con CIE di livello 3 o video riconoscimento. I passaggi sono nell'articolo su come ottenere una PEC gratis online.
Conclusione
Per rendere la PEC conforme agli standard europei non c'è oggi una procedura a carico del titolare: il passaggio alla REM dipende da un decreto non ancora adottato e dai gestori. Nel frattempo la PEC mantiene il valore previsto da DPR 68/2005 e CAD.
Per avere già una casella con identità verificata c'è la SuperPEC attivata con firma cheFIRMA!.
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Apri la tua SuperPEC gratis Gestore autorizzato da AgID • Attivabile anche da italiani AIRE • 1,97 € a invio, ricezione gratuitaDomande frequenti (FAQ) su PEC europea e REM
In Europa non esiste un nome unico. Il Regolamento eIDAS parla di servizio elettronico di recapito certificato, qualificato quando rispetta i requisiti dell'art. 44 (in inglese QERDS), mentre lo standard tecnico per il recapito via posta elettronica si chiama REM, Registered Electronic Mail. Ogni Paese usa poi un proprio nome.
Una data non c'è: il passaggio della PEC al recapito qualificato europeo dipende dal decreto del Presidente del Consiglio previsto dall'art. 65, c. 7, del D.Lgs. 217/2017, che nelle fonti ufficiali consultate non risulta ancora adottato. Fino ad allora la PEC resta regolata da DPR 68/2005 e art. 48 CAD.
Le norme verificate non chiedono oggi al titolare di adeguare la propria casella: l'adeguamento è rimesso al decreto previsto dal D.Lgs. 217/2017 e riguarda i gestori, che per AgID devono soddisfare i requisiti dei prestatori qualificati. La PEC continua a produrre gli effetti previsti da DPR 68/2005 e CAD.
Sì, se il gestore consente l'identificazione a distanza: con il video riconoscimento o con la CIE di livello 3 la procedura si completa online, senza andare in un ufficio. Per SuperPEC l'identificazione passa da cheFIRMA!, attivabile anche dagli italiani residenti all'estero iscritti all'AIRE.
In Francia l'equivalente è l'envoi recommandé électronique, detto anche lettre recommandée électronique: per l'art. L100 del Code des postes et des communications électroniques equivale alla raccomandata se rispetta i requisiti dell'art. 44 del Regolamento eIDAS. Se il destinatario non è un professionista, serve il suo consenso.