06 febbraio 2019
Data certa
Il 6 dicembre 2018 è stata pubblicata la Circolare Ministeriale sul Trasporto di Equidi per competizioni sportive o finalità ludiche.
Il documento, firmato dal Ministro dell’Interno e da quello dei Trasporti, arriva come chiarimento a seguito delle polemiche sollevate da FISE e FITETREC Ante sulla Circolare del 15 ottobre e sul Regolamento 1/2005 sul trasporto terzi o in conto proprio.
La circolare è destinata soprattutto alle Società (SDD) e alle Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) senza fini di lucro, alle Federazioni Sportive e agli enti di promozione sportiva, e chiarisce come queste categorie siano fuori dal campo di applicazione della normativa in materia di protezioni animali degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate, ai sensi dell’art. 1, comma 5, del Regolamento (CE), n. 1/2005.
La FISE, Federazione Italiana Sport Equestri, ha pubblicato un vademecum per aiutare le società e gli enti sportivi ad essere in regola con il trasporto dei cavalli. Analizziamo insieme le precisazioni che riguardano:
Il van deve essere di proprietà dell’ente affiliato alle Federazioni o agli EPS riconducibili al CONI, e può essere guidato sia da un socio che da un dipendente dell’ente, purché possano dimostrare il loro rapporto con l’ente (mediante l’esibizione della tessera associativa o del contratto di lavoro).
Il cavallo invece deve essere scuderizzato presso l’ente da almeno 4 giorni antecedenti al trasporto, e può essere di proprietà dell’ente stesso o di un socio. In questo secondo caso è necessario avere a bordo del van la copia del registro di scarico aziendale e il contratto di deposito del cavallo.
Nel caso in cui il trasporto sia effettuato da un fantino che ha un contratto di sponsor con il proprietario del cavallo, è necessario avere a bordo della vettura il contratto di sponsor o l’elenco di iscrizione ai concorsi, ed esibire il contratto con data certa che attesti la disponibilità del cavallo per finalità sportive.
Il vademecum del FISE aggiunge che un eventuale contratto di comodato del cavallo non deve essere registrato, ma deve avere la Data Certa, con una data anteriore al trasporto del cavallo stesso: in questo modo si attesta la presenza di un contratto stabile tra le parti che non sia stipulato ad hoc solo in occasione del trasporto.