MODULO SOSPENSIONE FINANZIAMENTO FINANZIARIA BANCA PER CORONAVIRUS - PRESTITI PERSONALI

Il modulo richiesta sospensione finanziamento prestito causa Coronavirus deve essere utilizzato entro e non oltre il 30 Giugno 2020 dai consumatori privati che hanno in essere, con una banca o finanziaria che ha aderito alla Moratoria Assofin Covid-19, pratiche di prestito personale di importo superiore a Euro 1.000 (importo finanziato) e durata originaria superiore a sei mesi erogati prima di Aprile 2020 in regola con il pagamento delle rate, che richiedono di sospendere i pagamenti delle rate mensili fino a massimo 6 (sei) mesi come proposto dalla Moratoria Assofin Covid-19.

CHI PUÒ RICHIEDERE LA SOSPENSIONE DELLE RATE FINO A 6 MESI?

I titolari di contratti di credito ai consumatori che, come effetto dell’emergenza Covid-19, a partire da una data successiva al 21 febbraio 2020 e sino alla data ultima del 30 giugno 2020 indicata dall’EBA nelle sue Linee Guida del 2 aprile 2020, si trovino in una situazione di temporanea difficoltà economica dovuta a:

  1. Cessazione del rapporto di lavoro subordinato (ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione);
  2. Cessazione dei rapporti di lavoro “atipici” di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile (ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione);
  3. Sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni (Cassa Integrazione o altri ammortizzatori sociali);
  4. I lavoratori autonomi e liberi professionisti che abbiano registrato in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, ovvero nel minor periodo intercorrente tra la data dell’istanza e la predetta data, una riduzione del fatturato superiore al 33% rispetto a quanto fatturato nell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività, operata in attuazione delledisposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus. Tale riduzione dovrà essere autocertificata con le modalità previste dalla legge.
  5. gli eredi che presentino le caratteristiche dianzi elencate di soggetti deceduti che avessero stipulato contratti non assistiti da polizza di protezione del credito che preveda il pagamento di un indennizzo pari al capitale residuo.

OBBLIGATORIO INSERIRE:

 

DISCLAIMER

LetteraSenzaBusta intende offrire un servizio di supporto per l’utente ed il consumatore. I modelli precompilati sono meramente esemplificativi ed hanno l’unica finalità di facilitare il consumatore nell’esercizio del proprio diritto di recesso, di rimborso o di sospensione del contratto, ai sensi della normativa sulla Tutela del Consumatore e del Codice Civile.

Pertanto, LetteraSenzaBusta non conosce, non verifica, nè influenza in alcun modo il merito del contratto di cui il consumatore ed il fornitore sono uniche legittime parti contrattuali.

LetteraSenzaBusta non partecipa, nè suggerisce in alcun modo, eventuali richieste personali del consumatore compresa la decisione di procedere al recesso contrattuale che resta una specifica facoltà da esercitarsi, in ogni caso, ai sensi della normativa sulla Tutela del Consumatore, del Codice Civile e delle obbligazioni contrattuali effettivamente vincolanti tra le parti del contratto, di cui LetteraSenzaBusta è completamente parte estranea.

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RICHIESTA DI SOSPENSIONE RATE FINANZIAMENTI AI SENSI DELLA MORATORIA ASSOFIN 

 

Il/la sottoscritto/a

Nome   Cognome   

Codice Fiscale   Data di nascita     

Luogo di nascita     ()

Residente in  N°  

a     ()

Telefono    Indirizzo e-mail   

 

Consapevole/i delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, in caso di false dichiarazioni e di formazione o uso di atti falsi,

CONSIDERATO CHE

  • l'EBA, European Banking Authority, ha definito le linee guida sulla moratoria dei finanziamenti pubblicando il Final  Report  EBA/GL/2020/02  del  2  aprile  2020 “Guidelines on legislative and non-legislative moratoria on loan repayments applied in the light of the COVID-19 crisis”;
  • tali linee guida sono state recepite da Assofin, l'Associazione italiana del credito al consumo e immobiliare, che ha inviato alle proprie associate una comunicazione in cui fornisce disposizioni operative riguardanti la richiesta di sospensione del pagamento delle rate di prestiti e di finanziamenti accessi per il credito al consumo;

 

DICHIARA

che uno dei seguenti eventi è intervenuto successivamente alla data di stipula del contratto di finanziamento e si è verificato nel periodo compreso tra il 21 Febbraio 2020 e il 30 Giugno 2020 (barrare l’ipotesi di interesse)

 

|Cessazione del rapporto di lavoro subordinato (ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di      risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione); si allega idonea documentazione nominativa a comprova dell’evento.

 

|Cessazione dei rapporti di lavoro “atipici” di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile (ad  eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione); si allega idonea documentazione nominativa a  comprova dell’evento.

 

|Sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni (Cassa Integrazione o altri ammortizzatori sociali); si allega idonea documentazione nominativa a comprova dell’evento.

 

|Lavoratori autonomi e liberi professionisti: che abbiano registrato in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, ovvero nel minor periodo intercorrente tra la data dell’istanza e la predetta data, una riduzione del fatturato superiore al 33% rispetto a quanto fatturato nell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività, operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus. Tale riduzione dovrà essere autocertificata con le modalità previste dalla legge.

 

|Gli eredi che presentino le caratteristiche dianzi elencate di soggetti deceduti che avessero stipulato contratti non assistiti da polizza di protezione del credito che preveda il pagamento di un indennizzo pari al capitale residuo. Si allega idonea documentazione nominativa a comprova dell’evento.

 

 

 

 

RICHIESTA DI SOSPENSIONE RATE FINANZIAMENTI AI SENSI DELLA MORATORIA ASSOFIN 

 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a

 

Nome

 

Cognome

 

Codice Fiscale

 

Data di nascita

  

 

 

Luogo di nascita

 

Provincia di nascita

()

 

Indirizzo di residenza

 

N° civico

 

 

Comune di residenza

 

Provincia di residenza

()

 

Numero di telefono

 

e-mail

 
 

 

Consapevole/i delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, in caso di false dichiarazioni e di formazione o uso di atti falsi,

 

CONSIDERATO CHE

 

  • l'EBA, European Banking Authority, ha definito le linee guida sulla moratoria dei finanziamenti pubblicando il Final  Report  EBA/GL/2020/02  del  2  aprile  2020 “Guidelines on legislative and non-legislative moratoria on loan repayments applied in the light of the COVID-19 crisis”;
  • tali linee guida sono state recepite da Assofin, l'Associazione italiana del credito al consumo e immobiliare, che ha inviato alle proprie associate una comunicazione in cui fornisce disposizioni operative riguardanti la richiesta di sospensione del pagamento delle rate di prestiti e di finanziamenti accessi per il credito al consumo;

 

DICHIARA

 

che uno dei seguenti eventi è intervenuto successivamente alla data di stipula del contratto di finanziamento e si è verificato nel periodo compreso tra il 21 Febbraio 2020 e il 30 Giugno 2020 (barrare l’ipotesi di interesse)

 

|| Cessazione del rapporto di lavoro subordinato (ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di    risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione); si allega idonea documentazione nominativa a comprova dell’evento.

 

 

|| Cessazione dei rapporti di lavoro “atipici” di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile (ad  eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione); si allega idonea documentazione nominativa a comprova dell’evento.

 

 

|| Sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni (Cassa Integrazione o altri ammortizzatori sociali); si allega idonea documentazione nominativa a comprova dell’evento.

 

 

|| Lavoratori autonomi e liberi professionisti: che abbiano registrato in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020,  ovvero nel minor periodo intercorrente tra la data dell’istanza e la predetta data, una riduzione del fatturato superiore al 33% rispetto a quanto fatturato nell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività, operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus. Tale riduzione dovrà essere autocertificata con le modalità previste dalla legge.

 

 

|| Gli eredi che presentino le caratteristiche dianzi elencate di soggetti deceduti che avessero stipulato contratti non assistiti da polizza di protezione del credito che preveda il pagamento di un indennizzo pari al capitale residuo. Si allega idonea documentazione nominativa a comprova dell’evento.

 

 

 

 

In qualità di intestatario del seguente contratto di finanziamento:

 

N°    

 

CHIEDE

 

la sospensione delle rate del finanziamento per

 

|| l'intera rata mensile del finanziamento o equivalente in caso di rate non mensili

 

|la sola quota capitale o equivalente in caso di rate non mensili

 

per un periodo pari a N°   mesi

 

(il massimo delle rate accordabile è 6 – verranno prese in esame le richieste pervenute entro e non oltre il 30 giugno 2020).

 

Il sottoscritto è a conoscenza ed è consapevole che La sospensione comporterà un prolungamento del periodo di ammortamento corrispondente alla sospensione concordata (c.d. slittamento).

Al cliente non verranno addebitati oneri o costi relativi all’espletamento delle procedure necessarie per l’attivazione della sospensione.
1. Nell’ipotesi di sospensione dell’intera rata nel periodo di sospensione sono applicati interessi, calcolati sul debito residuo al tasso (TAN) previsto dal contratto di finanziamento originario, garantendo, comunque, la costanza del Net Present Value del finanziamento.
Gli interessi maturati dovranno essere rimborsati dopo il periodo di sospensione, secondo una delle seguenti modalità:
a. a partire dal pagamento della prima rata in scadenza. Gli interessi maturati saranno suddivisi in quote di pari importo e in numero uguale alle rate residue del finanziamento. Ogni quota interessi sarà quindi aggiunta all’importo della rata prevista dal contratto originario;
b. in un’unica soluzione, in occasione del pagamento della prima rata in scadenza dopo il periodo di sospensione;
c. con l’aggiunta di alcune rate a fine piano, corrispondenti all’importo degli interessi maturati nel periodo di sospensione dei pagamenti (c.d. accodamento).
2. Nell’ipotesi di sospensione della sola quota capitale, nel periodo di sospensione verranno corrisposti solo gli interessi calcolati sul debito residuo al tasso (TAN) previsto dal contratto di finanziamento originario e, terminato il periodo di sospensione, si riprenderà il pagamento degli importi delle rate previste dal contratto.
In presenza di polizze assicurative che assistono il credito (rischio vita ed impiego), sarà discrezione delle compagnie prolungare la validità di dette polizze anche oltre la durata contrattuale del piano di ammortamento per il tempo necessario al pagamento delle rate sospese.

 

Il sottoscritto è inoltre a conoscenza che le operazioni di CQS possono essere incluse nel perimetro di applicazione della sospensione solo alle seguenti condizioni:
• che l’ATC accetti e quindi risulti giuridicamente obbligata a recuperare, sino al totale recupero degli importi, le rate temporaneamente sospese comprensive degli interessi maturati nel periodo di sospensione, mediante:
a) il loro accodamento a partire dalla fine piano di ammortamento contrattuale originario;
b) ovvero tramite eventuali trattenute da effettuarsi, anche nel corso dell’ammortamento del prestito, in via aggiuntiva rispetto a quelle già dovute ai fini del rimborso dello stesso, nel rispetto, tuttavia, dei limiti di importo e di coesistenza con altre trattenute previsti dalla legge;
 che le compagnie accettino che le polizze assicurative che assistono il credito (rischio vita ed impiego) abbiano validità anche oltre la durata contrattuale del piano di ammortamento per il tempo necessario al pagamento delle rate sospese. 

 

 

 

 

Luogo e Data   

In qualità di intestatario del seguente contratto di finanziamento:

 

N° 

 

 

CHIEDE

 

 

la sospensione delle rate del finanziamento per

 

|| l'intera rata mensile del finanziamento o equivalente in caso di rate non mensili

 

 

|| la sola quota capitale o equivalente in caso di rate non mensili

 

 

per un periodo pari a

 

N°    mesi

 

(il massimo delle rate accordabile è 6 – verranno prese in esame le richieste pervenute entro e non oltre il 30 Giugno 2020).

 

 

 

Il sottoscritto è a conoscenza ed è consapevole che La sospensione comporterà un prolungamento del periodo di ammortamento corrispondente alla sospensione concordata (c.d. slittamento).

Al cliente non verranno addebitati oneri o costi relativi all’espletamento delle procedure necessarie per l’attivazione della sospensione.
1. Nell’ipotesi di sospensione dell’intera rata nel periodo di sospensione sono applicati interessi, calcolati sul debito residuo al tasso (TAN) previsto dal contratto di finanziamento originario, garantendo, comunque, la costanza del Net Present Value del finanziamento.
Gli interessi maturati dovranno essere rimborsati dopo il periodo di sospensione, secondo una delle seguenti modalità:
a. a partire dal pagamento della prima rata in scadenza. Gli interessi maturati saranno suddivisi in quote di pari importo e in numero uguale alle rate residue del finanziamento. Ogni quota interessi sarà quindi aggiunta all’importo della rata prevista dal contratto originario;
b. in un’unica soluzione, in occasione del pagamento della prima rata in scadenza dopo il periodo di sospensione;
c. con l’aggiunta di alcune rate a fine piano, corrispondenti all’importo degli interessi maturati nel periodo di sospensione dei pagamenti (c.d. accodamento).
2. Nell’ipotesi di sospensione della sola quota capitale, nel periodo di sospensione verranno corrisposti solo gli interessi calcolati sul debito residuo al tasso (TAN) previsto dal contratto di finanziamento originario e, terminato il periodo di sospensione, si riprenderà il pagamento degli importi delle rate previste dal contratto.
In presenza di polizze assicurative che assistono il credito (rischio vita ed impiego), sarà discrezione delle compagnie prolungare la validità di dette polizze anche oltre la durata contrattuale del piano di ammortamento per il tempo necessario al pagamento delle rate sospese.

 

Il sottoscritto è inoltre a conoscenza che le operazioni di CQS possono essere incluse nel perimetro di applicazione della sospensione solo alle seguenti condizioni:
• che l’ATC accetti e quindi risulti giuridicamente obbligata a recuperare, sino al totale recupero degli importi, le rate temporaneamente sospese comprensive degli interessi maturati nel periodo di sospensione, mediante:
a) il loro accodamento a partire dalla fine piano di ammortamento contrattuale originario;
b) ovvero tramite eventuali trattenute da effettuarsi, anche nel corso dell’ammortamento del prestito, in via aggiuntiva rispetto a quelle già dovute ai fini del rimborso dello stesso, nel rispetto, tuttavia, dei limiti di importo e di coesistenza con altre trattenute previsti dalla legge;
 che le compagnie accettino che le polizze assicurative che assistono il credito (rischio vita ed impiego) abbiano validità anche oltre la durata contrattuale del piano di ammortamento per il tempo necessario al pagamento delle rate sospese. 

 

 

 

 

Luogo e Data,

 
 

 


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