22 settembre 2025
Atti giudiziari
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Come sappiamo, la notifica di un atto giudiziario è un passaggio decisivo nel processo legale. Il problema nasce quando il destinatario risulta irreperibile: in questi casi, la legge prevede procedure specifiche che devono essere seguite con precisione per evitare la nullità della notifica.
La Cassazione ha chiarito come deve avvenire la notifica di un atto a soggetti irreperibili. Non basta infatti dichiarare l'irreperibilità: occorre un rispetto scrupoloso delle formalità previste dal codice di procedura civile.
Il diritto processuale distingue due tipologie di irreperibilità del destinatario. L'irreperibilità relativa si verifica quando il soggetto ha una residenza o domicilio noti, ma non viene trovato nel luogo indicato. L'irreperibilità assoluta si ha invece quando non si conoscono né la residenza, né il domicilio, né la dimora del destinatario.
La distinzione è importante perché la procedura da seguire cambia a seconda del caso. Nel primo scenario si applica l'articolo 140 del codice di procedura civile, mentre nel secondo trova applicazione l'articolo 143. Ogni procedura ha i suoi tempi e adempimenti specifici che non possono essere trascurati.
Quando il destinatario ha una residenza nota, ma risulta irreperibile presso tale indirizzo, l'ufficiale giudiziario deve seguire la procedura dell'articolo 140 c.p.c.. Prima di ricorrere a questa forma di notifica, deve però essere accertata l'effettiva impossibilità di consegnare l'atto sia al destinatario che ai soggetti indicati nell'articolo 139, come i familiari conviventi o il portiere dello stabile.
L'ufficiale giudiziario deve depositare copia dell'atto presso la casa comunale del luogo in cui doveva avvenire la notifica. Successivamente, deve affiggere un avviso del deposito in busta chiusa e sigillata sulla porta dell'abitazione, ufficio o azienda del destinatario. Infine, è obbligatorio inviare al destinatario una raccomandata con avviso di ricevimento contenente la notizia del deposito presso il comune.
Con la sentenza n. 3 del 2010, la Corte Costituzionale ha stabilito che la notifica si considera perfezionata con il ricevimento della raccomandata informativa o con il decorso di dieci giorni dalla spedizione. Tutti questi adempimenti sono tassativi: l'omissione anche di uno solo comporta la nullità della notifica.
Il già citato articolo 143 c.p.c. disciplina i casi di irreperibilità assoluta, quando cioè il destinatario non ha residenza, domicilio o dimora noti. In questa situazione, l'ufficiale giudiziario deve depositare l'atto presso la casa comunale dell'ultima residenza conosciuta. Se anche questa risulta sconosciuta, il deposito avviene presso il comune del luogo di nascita del destinatario. In mancanza di entrambi questi elementi, l'atto viene depositato presso la casa comunale di Roma.
Oltre al deposito, l'ufficiale giudiziario deve affiggere un avviso nell'albo pretorio del comune interessato e spedire copia dell'atto per raccomandata senza busta all'ultima residenza o domicilio conosciuti. La notifica si perfeziona dopo venti giorni dall'affissione all'albo pretorio.
La giurisprudenza ha chiarito che una generica attestazione di mancato reperimento è insufficiente. L'ufficiale giudiziario deve effettuare ricerche accurate e documentarle nella relata di notifica. La Cassazione ha stabilito che deve essere indicato il luogo nel quale ci si è effettivamente recati per verificare l'irreperibilità.
Per l'irreperibilità assoluta, non è sufficiente la mancanza del nominativo sui citofoni o sulle caselle postali. L'ufficiale deve raccogliere informazioni da altre persone presenti sul posto e compiere ricerche effettive nel luogo di ultima residenza nota. Le indagini fatte devono essere specificamente indicate nella relata per dimostrare l'effettivo tentativo di ricerca.
Le ricerche devono essere complete e mirate. L'ufficiale giudiziario deve attestare di aver verificato presso l'anagrafe comunale, di aver interrogato vicini o portieri quando possibile, e di aver compiuto ogni ragionevole tentativo di localizzazione del destinatario.
La nullità della notifica comporta conseguenze gravi per il procedimento. Se l'atto notificato è presupposto di atti successivi, il vizio si trasmette a cascata a tutta la procedura. Per questo è essenziale che ogni passaggio sia eseguito correttamente.
Gli errori più comuni riguardano l'incompletezza delle ricerche preliminari, l'omissione di uno degli adempimenti previsti e la mancata documentazione delle attività svolte. La giurisprudenza è rigorosa nel valutare la correttezza formale e sostanziale della procedura seguita.
I tempi di perfezionamento variano a seconda della procedura utilizzata. Per la notifica ex articolo 140, il perfezionamento avviene con il ricevimento della raccomandata informativa o dopo dieci giorni dalla spedizione. Per quella ex articolo 143, occorrono venti giorni dall'affissione all'albo pretorio.
È importante verificare che l'avviso di ricevimento della raccomandata sia correttamente compilato, anche se non occorre che documenti l'effettiva consegna o l'infruttuoso decorso della giacenza. Deve però risultare l'eventuale trasferimento, decesso o altro impedimento alla conoscibilità dell'avviso.
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Quando la notifica via PEC non va a buon fine per causa imputabile al destinatario (casella piena, indirizzo inesistente, mancata consegna), l'avvocato deve obbligatoriamente utilizzare l'Area Web riservata del sistema governativo per perfezionare la notifica.
Prima di ricorrere a questa procedura telematica, l'avvocato deve dimostrare di aver effettuato ricerche accurate per individuare il destinatario attraverso i database ufficiali. Il "Correttivo Cartabia" (D.lgs. 164/2024), che ha modificato in parte la cosiddetta Riforma Cartabia, garantisce certezza giuridica e tracciabilità digitale completa, offrendo agli studi legali una soluzione moderna ed efficiente anche nei casi più complessi di irreperibilità, senza necessità di ricorrere a intermediari esterni.
La notifica a soggetti irreperibili è una fase delicata che può compromettere l'intero procedimento legale se non eseguita correttamente. Il diritto processuale prevede due procedure specifiche: l'irreperibilità relativa disciplinata dall'articolo 140 c.p.c. quando il destinatario ha residenza nota ma risulta temporaneamente assente, e l'irreperibilità assoluta dell'articolo 143 c.p.c. quando non si conoscono residenza o domicilio.
L'obbligo di ricerche documentate è fondamentale: l'ufficiale giudiziario deve attestare verifiche presso anagrafe, interrogazioni di portieri e vicini, depositare l'atto presso la casa comunale, affiggere avvisi e inviare raccomandate informative. La Corte Costituzionale ha stabilito i tempi di perfezionamento: dieci giorni per la relativa, venti per l'assoluta. L'omissione anche di un solo adempimento comporta nullità con conseguenze gravi per l'intero procedimento: fortunatamente, l'innovazione digitale ha introdotto strumenti moderni che consentono di notificare gli atti giudiziari online garantendo tracciabilità completa.
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Qual è la differenza tra irreperibilità relativa e assoluta nella notifica di atti?
L'irreperibilità relativa si verifica quando il soggetto ha una residenza o domicilio noti, ma non viene trovato nel luogo indicato, seguendo la procedura dell'articolo 140 c.p.c. L'irreperibilità assoluta si ha quando non si conoscono né la residenza, né il domicilio, né la dimora del destinatario, applicando l'articolo 143 c.p.c. La distinzione è importante perché la procedura da seguire cambia a seconda del caso, con tempi e adempimenti specifici diversi.
Quali ricerche deve effettuare l'ufficiale giudiziario per documentare l'irreperibilità?
L'ufficiale giudiziario deve effettuare ricerche accurate e documentarle nella relata di notifica. Deve verificare presso l'anagrafe comunale, interrogare vicini o portieri quando possibile, indicare i luoghi visitati e compiere ogni ragionevole tentativo di localizzazione del destinatario. Una generica attestazione di mancato reperimento è insufficiente: le indagini fatte devono essere specificamente indicate per dimostrare l'effettivo tentativo di ricerca.
Dopo quanto tempo si perfeziona la notifica a persona irreperibile?
I tempi di perfezionamento variano a seconda della procedura utilizzata. Per la notifica ex articolo 140 c.p.c. (irreperibilità relativa), il perfezionamento avviene con il ricevimento della raccomandata informativa o dopo dieci giorni dalla spedizione. Per quella ex articolo 143 c.p.c. (irreperibilità assoluta), occorrono venti giorni dall'affissione all'albo pretorio del comune interessato.