05 settembre 2025
Atti giudiziari
Takeaways
Fino a qualche anno fa, la facoltà di notificare gli atti giudiziari apparteneva esclusivamente a figure specifiche, gli ufficiali giudiziari, ma oggi il panorama è cambiato. La Legge n. 53/1994 e le successive modifiche introdotte dalla Riforma Cartabia hanno aperto nuove possibilità per gli avvocati, che possono ora gestire autonomamente alcune tipologie di notifiche.
Dunque, quali sono le differenze tra la notifica in proprio o quella tramite l'ufficiale preposto? Scopriamolo insieme.
L'attività dell'ufficiale giudiziario si basa sull'art. 137 del codice di procedura civile, che stabilisce come debba eseguire la notifica mediante consegna al destinatario di copia conforme all'originale dell'atto.
Il procedimento prevede che l'ufficiale giudiziario agisca su istanza di parte, del pubblico ministero o del cancelliere. Elemento caratterizzante è la relata di notifica, documento che certifica l'avvenuta notificazione e deve contenere informazioni precise: l'identificazione della persona che ha ricevuto l'atto, le sue qualità, il luogo di consegna e, in caso di mancata consegna, le ricerche effettuate e i motivi dell'insuccesso.
Quando si tratta di documenti informatici, l'ufficiale giudiziario procede attraverso la trasmissione via PEC, e la notifica si perfeziona nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento nella casella del destinatario.
Come abbiamo già visto in un articolo precedente, la notifica in proprio dà la possibilità agli avvocati iscritti all'albo di eseguire le notificazioni di atti giudiziari, stragiudiziali e amministrativi. Questa facoltà, disciplinata dall'art. 3-bis della Legge n. 53/1994, richiede un'autorizzazione specifica del Consiglio dell'Ordine di appartenenza.
La già citata Riforma Cartabia, entrata in vigore il 30 giugno 2023, ha inserito la figura dell'avvocato tra i soggetti deputati alle notificazioni. La nuova formulazione prevede che "l'ufficiale giudiziario o l'avvocato esegue la notificazione mediante consegna al destinatario di copia conforme all'originale dell'atto da notificarsi".
L'avvocato può procedere sia in formato digitale tramite PEC che in formato cartaceo attraverso il servizio postale. Tuttavia, la notifica digitale è obbligatoria quando il destinatario è un professionista o un'impresa che deve essere dotato di PEC o SERCQ.
Non tutti gli atti possono essere notificati dal legale in autonomia: la notifica in proprio copre gli atti in materia civile e amministrativa, nonché gli atti stragiudiziali. Tra questi rientrano citazioni, ricorsi, atti di costituzione in giudizio, memorie difensive e provvedimenti del giudice.
L'avvocato può utilizzare diverse modalità: consegna diretta al destinatario, servizio postale ordinario o PEC, purché l'indirizzo risulti da elenchi pubblici o sia comunque rintracciabile attraverso mezzi leciti.
Esistono atti che rimangono di esclusiva competenza degli ufficiali giudiziari. Si tratta principalmente di atti che richiedono particolari competenze o che presentano maggiore complessità procedurali.
Non possono essere notificati in proprio gli avvisi di sloggio, le intimazioni ai testimoni, i pignoramenti immobiliari e presso terzi. Anche le notifiche a persone irreperibili restano appannaggio esclusivo dell'ufficiale giudiziario, così come tutti gli atti che richiedono un'esecuzione materiale, quali sequestri o sgomberi forzati.
La notifica in proprio offre all'avvocato un maggiore controllo sui tempi e sulle modalità di esecuzione, riducendo le attese: ciò si traduce in una gestione più flessibile delle pratiche e in una maggiore celerità nei procedimenti.
L'avvocato che sceglie questa strada si assume però le responsabilità connesse al ruolo di pubblico ufficiale nell'atto di notifica: deve rispettare scrupolosamente tutte le formalità previste dalla legge e compilare con precisione la relata di notifica. Errori ed omissioni possono comportare l'annullamento della notifica stessa.
Dal 1° gennaio 2025, molti tribunali hanno implementato l'obbligo di deposito telematico per tutte le richieste di notifica, sia esenti per materia che a pagamento. Gli studi legali devono ora utilizzare i propri applicativi informatici per depositare le richieste, con un deposito di 30 euro per quelle a pagamento; inoltre, non vengono più accettate richieste cartacee in presenza o tramite servizio postale, salvo eccezioni specifiche per particolari tipologie di atti.
La Riforma Cartabia ha inoltre rafforzato l'obbligo per gli avvocati di utilizzare la PEC per le notifiche verso professionisti e imprese, rendendo questo canale preferenziale e obbligatorio quando disponibile.
Come abbiamo visto, la scelta tra notifica in proprio e ricorso all'ufficiale giudiziario dipende dalla tipologia di atto, dalle caratteristiche del destinatario e dalle competenze specifiche richieste. A volte non si tratta di una "scelta", visto che è la legge a stabilire la prassi: mentre l'ufficiale giudiziario mantiene un ruolo insostituibile per gli atti più complessi, l'avvocato può ora gestire autonomamente diversi tipi di notifica.
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Quali sono le differenze principali tra la notifica in proprio e quella tramite ufficiale giudiziario?
La notifica in proprio è una facoltà dell'avvocato, che lo autorizza a gestire autonomamente la notifica di alcuni atti, a differenza dell'ufficiale giudiziario, che è preposto per legge a questo compito. L'avvocato che notifica in proprio si assume le responsabilità di un pubblico ufficiale.
L'avvocato può notificare qualsiasi tipo di atto in proprio?
No. La notifica in proprio si applica solo ad atti civili e amministrativi. Atti complessi o che richiedono competenze specifiche, come pignoramenti immobiliari e notifiche a persone irreperibili, rimangono di esclusiva competenza dell'ufficiale giudiziario.
Quali sono i vantaggi e le responsabilità della notifica in proprio per un avvocato?
Il vantaggio principale è un maggiore controllo e una maggiore rapidità nel processo. Tuttavia, ciò implica anche una grande responsabilità: l'avvocato deve seguire scrupolosamente le formalità, poiché un errore può invalidare la notifica.