Ultimo aggiornamento: 19 ottobre 2026

Pec

PEC e recapito qualificato: un'evoluzione, non un'abolizione

Cosa prevede la legge sul futuro della PEC, perché la PEC europea non è obbligatoria, cosa cambia con il recapito qualificato e perché esiste solo in Italia

 
La tua domanda

La PEC verrà sostituita?

Risposta rapida

Per la PEC non è prevista l'abolizione: la legge affida a un decreto del Presidente del Consiglio l'adeguamento dei servizi PEC al recapito certificato qualificato del Regolamento eIDAS, e solo da quel momento l'art. 48 del CAD sarà abrogato. Il decreto non risulta ancora adottato, quindi la PEC resta valida. Una casella con titolare identificato come SuperPEC è già disponibile.

La PEC non è destinata a sparire per legge: il percorso previsto è la trasformazione dei servizi di posta elettronica certificata in servizi di recapito qualificati secondo il Regolamento eIDAS, con un decreto del Presidente del Consiglio che deve ancora arrivare. Fino ad allora la casella funziona e vale come oggi.

Il tema è tornato d'attualità il 16 ottobre 2026: secondo Hardware Upgrade, la PEC di oggi non è automaticamente un servizio qualificato eIDAS e lo diventa solo con regole aggiuntive, tra cui l'identificazione di mittente e destinatario.

Se ne discute il 22 ottobre a Roma al convegno «PEC. Eccellenza italiana, futuro europeo», promosso da Aruba con il patrocinio di AgID.

Ricevute, valore legale e obblighi della casella di oggi sono raccolti nella guida su come funziona oggi la posta elettronica certificata.


Takeaways - Punti chiave dell'articolo

  • Nessuna abolizione: Un decreto del Presidente del Consiglio, sentiti AgID e Garante privacy, deve rendere i servizi PEC conformi al Regolamento eIDAS (art. 65, c. 7, D.Lgs. 217/2017).
  • Art. 48 CAD in vigore: L'art. 48 del CAD sarà abrogato solo quando quel decreto entrerà in vigore: al 17 ottobre 2026 il decreto non risulta adottato.
  • Identità verificata: Il recapito qualificato eIDAS identifica il mittente con un alto livello di affidabilità e il destinatario prima della consegna (art. 44 del Regolamento eIDAS).
  • Prova rafforzata: Il recapito qualificato dà la presunzione di integrità, di invio e ricezione da parte di soggetti identificati e di esattezza di data e ora (art. 43 eIDAS).
  • Standard comuni UE: Il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1944, in vigore dal 20 ottobre 2025, fissa gli standard di invio, ricezione e interoperabilità dei recapiti qualificati.

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La PEC europea è obbligatoria?

No, oggi la «PEC europea» non è obbligatoria e non ha una data di partenza: l'adeguamento della PEC al Regolamento eIDAS è affidato a un decreto del Presidente del Consiglio, sentiti AgID e Garante privacy (art. 65, comma 7, D.Lgs. 217/2017, come modificato dal decreto-legge 135/2018).

Nelle fonti consultate al 17 ottobre 2026 quel decreto non risulta adottato. Il testo del Codice dell'amministrazione digitale pubblicato da Brocardi, aggiornato al 21 aprile 2026, riporta ancora come vigente l'art. 48, che sarà abrogato solo quando il decreto entrerà in vigore.

Fino ad allora l'art. 48 continua a regolare la casella: la trasmissione via PEC equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta, e data e ora di invio e ricezione sono opponibili ai terzi se conformi al DPR 68/2005.

Né la pagina di AgID sul percorso della PEC verso eIDAS né le norme citate fissano scadenze o adempimenti per il titolare: i requisiti da soddisfare riguardano il gestore.


Cosa cambia con la PEC europea?

Con la PEC europea cambiano soprattutto identità, valore della prova e controlli sul gestore: per AgID la PEC rispetta i requisiti del servizio di recapito certificato del Regolamento eIDAS, ma non quelli del servizio qualificato.

Il confronto tra la casella di oggi e il recapito qualificato:

Aspetto PEC oggi Recapito qualificato eIDAS
Identità Non è prevista la verifica certa dell'identità del richiedente (AgID) Mittente identificato con alto livello di affidabilità, destinatario prima della consegna (art. 44)
Prova Data e ora opponibili ai terzi se conformi al DPR 68/2005 (art. 48 CAD) Presunzione di integrità, invio, ricezione e data e ora (art. 43, par. 2)
Gestore Iscritto nell'elenco pubblico dei gestori tenuto da AgID Prestatore qualificato con valutazione di conformità e iscrizione nell'elenco di fiducia
Regole DPR 68/2005 e CAD, valide in Italia Regolamento eIDAS, valido in tutta l'Unione Europea

Gli standard tecnici comuni ci sono già: il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1944 della Commissione, in vigore dal 20 ottobre 2025, fissa le norme di riferimento per l'invio e la ricezione dei dati nei recapiti qualificati e per la loro interoperabilità.

Sul piano nazionale la REM-Policy-IT 2.0, approvata dal gruppo di lavoro coordinato da AgID il 14 maggio 2024, indica come criterio la «distanza minima» dalla PEC, per facilitare la transizione di utenti e servizi.

Requisiti e garanzie del servizio qualificato sono spiegati nell'articolo sul recapito certificato qualificato previsto da eIDAS.


Perché la PEC esiste solo in Italia?

La PEC esiste solo in Italia perché è un sistema creato dalla legge italiana, il DPR 11 febbraio 2005, n. 68, quasi dieci anni prima che il Regolamento eIDAS del 2014 fissasse regole comuni europee per i servizi elettronici di recapito certificato.

Negli altri Paesi dell'Unione le comunicazioni certificate seguono modelli diversi, e per farli dialogare servono metodi tecnici condivisi: è il nodo dell'interoperabilità richiamato da Hardware Upgrade il 16 ottobre 2026.

Una PEC inviata fuori dall'Italia non è priva di valore: per l'art. 43, par. 1, del Regolamento eIDAS ai dati trasmessi con un recapito certificato non si possono negare effetti giuridici e valore di prova solo perché sono in forma elettronica o perché il servizio non è qualificato.

Il quadro delle norme nazionali è ricostruito nell'articolo sulle regole italiane della posta elettronica certificata.


SuperPEC: il titolare identificato già all'attivazione

Chi vuole una casella con identità del titolare verificata senza aspettare il decreto può usare SuperPEC, la PEC di LetteraSenzaBusta: si attiva con la firma digitale cheFIRMA!, che fa da sistema di riconoscimento online, gratis con la CIE di livello 3 oppure con il video riconoscimento a pagamento.

Secondo la pagina del servizio, SuperPEC rispetta i requisiti del servizio elettronico di recapito certificato qualificato (SERCQ) previsto dal Regolamento eIDAS. Il gestore è Intesi Group, autorizzato da AgID.

Ricevere è sempre gratis e ogni invio costa 1,97 € IVA inclusa, senza canone, rinnovo o scadenza. Lo spazio è illimitato e ogni PEC in arrivo è segnalata via email e WhatsApp.

La casella si può eleggere come domicilio digitale sull'INAD, l'indice dei domicili digitali delle persone fisiche.


Conclusione

La PEC non verrà cancellata da un giorno all'altro: la legge ne prevede l'adeguamento al recapito certificato qualificato del Regolamento eIDAS con un decreto del Presidente del Consiglio, alla cui entrata in vigore sarà abrogato l'art. 48 del CAD.

Il decreto non risulta adottato, quindi oggi la casella mantiene il valore legale previsto dal DPR 68/2005. Il passaggio porterà soprattutto identificazione certa delle parti, presunzioni probatorie europee e standard comuni di interoperabilità.

Per avere fin da ora un titolare identificato basta una PEC con identità certificata e senza canone.

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Domande frequenti (FAQ) sul futuro della PEC

La PEC è il sistema italiano di posta certificata regolato dal DPR 68/2005 e dal CAD, mentre la REM, Registered Electronic Mail, è l'insieme di standard tecnici ETSI per il recapito certificato via email. AgID ha scelto gli standard REM, con la REM-Policy-IT, come base per portare la PEC al livello del recapito qualificato eIDAS.

Il Regolamento eIDAS disciplina i servizi elettronici di recapito certificato, categoria in cui AgID colloca la PEC. Secondo AgID la PEC soddisfa i requisiti del servizio semplice ma non quelli del servizio qualificato, perché non prevede la verifica certa dell'identità di chi richiede la casella né le verifiche di conformità obbligatorie del gestore.

In Italia vigila AgID, che tiene l'elenco pubblico dei gestori di posta elettronica certificata previsto dall'art. 14 del DPR 68/2005. Un gestore che cessa l'attività deve comunicarlo ad AgID almeno 60 giorni prima, e AgID può svolgere visite ispettive sulla conservazione dei log dei messaggi.