Ultimo aggiornamento: 14 ottobre 2026

Atti giudiziari

Destinatario irreperibile: come si esegue la notifica

Come si notifica un atto quando il destinatario è irreperibile, cosa cambia tra irreperibilità relativa e assoluta e quando la notifica si perfeziona

 
La tua domanda

Come notificare un atto ad una persona irreperibile?

Risposta rapida

Dipende dal tipo di irreperibilità. Se il destinatario è solo assente, l'ufficiale giudiziario deposita la copia in comune, affigge l'avviso e spedisce una raccomandata (art. 140 c.p.c.). Se residenza, dimora e domicilio sono ignoti, deposita la copia nel comune dell'ultima residenza o di nascita (art. 143). Per i destinatari reperibili c'è l'invio in busta verde di Raccomandata Verde.

Un destinatario può essere irreperibile in due sensi molto diversi: momentaneamente assente dall'indirizzo giusto, oppure privo di residenza, dimora e domicilio conosciuti. Per l'avvocato la distinzione decide la forma della notifica e il momento in cui si perfeziona.

Il quadro generale è nella guida sulle notifiche al destinatario irreperibile.


Takeaways - Punti chiave dell'articolo

  • Irreperibilità relativa: Se la consegna non è possibile per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone abilitate, l'ufficiale giudiziario procede con l'art. 140 c.p.c.
  • Deposito e raccomandata: L'ufficiale deposita la copia nella casa comunale, affigge l'avviso alla porta e ne dà notizia con raccomandata con avviso di ricevimento (art. 140).
  • Perfezionamento ex art. 140: Per il destinatario la notifica si perfeziona con il ricevimento della raccomandata o decorsi 10 giorni dalla spedizione (Corte cost. n. 3/2010).
  • Irreperibilità assoluta: Se residenza, dimora e domicilio sono ignoti, la copia si deposita nella casa comunale dell'ultima residenza o del luogo di nascita (art. 143).
  • Ventesimo giorno: Nella notifica ex art. 143 la notificazione si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo alle formalità prescritte (art. 143, comma 2, c.p.c.).

Destinatario temporaneamente assente? Il piego va in giacenza

Notifica a mezzo posta online CAD inviata al destinatario assente • Giacenza fino a 6 mesi presso Poste Italiane • Ritiro Digitale abilitabile per le persone fisiche

Cosa succede se il destinatario è irreperibile per la notifica?

Dipende dal tipo di irreperibilità. Se il destinatario abita all'indirizzo ma è momentaneamente assente e non ci sono persone abilitate a ricevere, si parla di irreperibilità relativa: si applica l'art. 140 c.p.c. o, nella notifica postale, il deposito dell'art. 8 L. 890/1982.

Se invece residenza, dimora e domicilio non sono conosciuti, l'irreperibilità è assoluta e si applica l'art. 143 c.p.c., con il deposito nella casa comunale dell'ultima residenza o del luogo di nascita.


Come si notifica un atto in caso di irreperibilità relativa del destinatario?

Nella notifica a mano l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa comunale, affigge l'avviso del deposito alla porta e ne dà notizia con raccomandata con avviso di ricevimento (art. 140 c.p.c.).

Dopo la Corte costituzionale (n. 3/2010) la notifica si perfeziona al ricevimento della raccomandata o decorsi 10 giorni dalla spedizione.

Nella notifica a mezzo posta il piego è depositato e il destinatario riceve l'avviso di deposito; la prova del perfezionamento si dà con l'avviso di ricevimento della CAD (Cass. SU n. 10012/2021).

Con la spedizione in busta verde di Raccomandata Verde la CAD è inviata da Poste Italiane e l'atto resta in giacenza fino a 6 mesi.


Come si notifica un atto ex art. 143 c.p.c.?

L'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa comunale dell'ultima residenza o, se questa è ignota, del luogo di nascita del destinatario; se nessuno dei due è noto, consegna la copia al pubblico ministero (art. 143, comma 1, c.p.c.).

La procedura presuppone che non vi sia un procuratore ai sensi dell'art. 77. Nella relazione l'ufficiale indica le ricerche, anche anagrafiche, svolte e le notizie raccolte sulla reperibilità del destinatario (art. 148, comma 2). Il procedimento è descritto nell'articolo «il ruolo dell'ufficiale giudiziario».


Come si notifica un atto a una persona senza fissa dimora?

Se non sono conosciuti residenza, dimora e domicilio, si applica l'art. 143 c.p.c.: deposito della copia nella casa comunale dell'ultima residenza o, se ignota, del luogo di nascita, e in mancanza di entrambi consegna al pubblico ministero.

La notifica si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo alle formalità (art. 143, comma 2). Prima di procedere occorrono ricerche adeguate, che la relazione deve documentare (art. 148, comma 2).


Che differenza c'è tra irreperibile e sconosciuto?

«Irreperibile», nel linguaggio del codice, indica il destinatario che non si riesce a raggiungere: temporaneamente, con la procedura dell'art. 140, o in modo assoluto, con quella dell'art. 143. «Sconosciuto» indica invece che all'indirizzo usato il destinatario non è conosciuto.

In quel caso la notifica non può perfezionarsi a quell'indirizzo e servono nuove ricerche, come spiega l'articolo «notifica all'indirizzo sbagliato». Il deposito in posta è trattato nell'articolo «compiuta giacenza della notifica postale».


Conclusione

Per il destinatario momentaneamente assente valgono l'art. 140 c.p.c. o il deposito postale con la CAD; per chi non ha residenza, dimora e domicilio conosciuti, l'art. 143, con notifica al ventesimo giorno. Per l'avvocato decide la qualità delle ricerche svolte prima.

Per i destinatari con un indirizzo certo c'è l'invio postale degli atti con CAD.

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Domande frequenti (FAQ) sulla notifica alla persona irreperibile

Se la cancellazione anagrafica lascia ignoti residenza, dimora e domicilio, si procede con l'art. 143 c.p.c.: deposito della copia nella casa comunale dell'ultima residenza o, se ignota, del luogo di nascita. La relazione deve indicare le ricerche, anche anagrafiche, svolte (art. 148 c.p.c.); la notifica si perfeziona al ventesimo giorno.

La notificazione si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute le formalità prescritte, cioè il deposito della copia nella casa comunale o la consegna al pubblico ministero (art. 143, comma 2, c.p.c.). I tempi della notifica postale sono nell'articolo «i tempi di perfezionamento postali».