Ultimo aggiornamento: 13 ottobre 2026

Telegramma

Valore legale del telegramma: artt. 1335 e 2705 c.c.

Cosa prevede l'art. 1335 c.c., quando il telegramma prova come scrittura privata, come si comunica l'accettazione immobiliare, firma e notifica

 
La tua domanda

Un telegramma ha valore legale in Italia?

Risposta rapida

Sì, il telegramma ha valore legale in Italia: per l'art. 2705 del Codice civile ha l'efficacia probatoria della scrittura privata se l'originale è firmato o consegnato dal mittente, e per l'art. 1335 ciò che comunica si presume conosciuto quando arriva all'indirizzo del destinatario. La data di consegna risulta dall'Avviso di Consegna Elettronico del Telegramma 1.

Un telegramma non è solo un gesto formale: il Codice civile gli dedica norme precise sul valore di prova e sul momento in cui ciò che comunica si considera conosciuto.

Contano la firma dell'originale, chi lo consegna all'ufficio di partenza e la data di arrivo all'indirizzo.

Usi e regole del telegramma sono descritti nella guida al valore legale del telegramma.


Takeaways - Punti chiave dell'articolo

  • Arrivo all'indirizzo: Per l'art. 1335 c.c. una dichiarazione si reputa conosciuta quando giunge all'indirizzo del destinatario, salvo prova di un'impossibilità incolpevole di averne notizia.
  • Scrittura privata: Per l'art. 2705 c.c. il telegramma ha l'efficacia probatoria della scrittura privata se l'originale è firmato dal mittente o consegnato da lui.
  • Copia presunta conforme: La riproduzione consegnata al destinatario si presume conforme all'originale del telegramma fino a prova contraria (art. 2706 c.c.).
  • Firma autenticabile: La sottoscrizione dell'originale può essere autenticata da un notaio, e il mittente può farlo indicare nel testo (art. 2705 c.c.).
  • Immobili per iscritto: I contratti che trasferiscono la proprietà di immobili richiedono la forma scritta a pena di nullità (art. 1350 c.c.).

Una comunicazione che deve lasciare traccia?

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Cosa prevede l'art. 1335 c.c. per il telegramma?

L'art. 1335 c.c. stabilisce che proposta, accettazione, revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute quando giungono all'indirizzo del destinatario. La regola vale anche per le dichiarazioni inviate con un telegramma.

La presunzione cade solo se il destinatario prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia. Per questo conta poter dimostrare quando il telegramma è arrivato, come spiega l'articolo sul tracciamento del telegramma.


Quando il telegramma prova come una scrittura privata?

Il telegramma prova come una scrittura privata quando l'originale consegnato all'ufficio di partenza è sottoscritto dal mittente, oppure quando il mittente lo ha consegnato o fatto consegnare di persona, anche senza firmarlo (art. 2705 c.c.).

La sottoscrizione può essere autenticata da un notaio, e la riproduzione consegnata al destinatario si presume conforme all'originale fino a prova contraria (art. 2706 c.c.). Il confronto con la raccomandata è nell'articolo su telegramma o raccomandata.


Come si comunica l'accettazione di una proposta di acquisto immobiliare?

L'accettazione di una proposta di acquisto immobiliare si fa per iscritto, con la firma del venditore, perché i contratti che trasferiscono la proprietà di immobili richiedono la forma scritta (art. 1350 c.c.).

Poi va portata a conoscenza del proponente, perché il contratto si conclude in quel momento (art. 1326 c.c.). Per la Cassazione basta comunicare la notizia dell'accettazione, anche con un telegramma dell'agenzia, senza trasmettere il documento firmato (Cass. civ., sez. II, n. 25923/2014).

Con il Telegramma 1 per le comunicazioni formali la notizia arriva su carta e l'Avviso di Consegna Elettronico ne documenta la data di consegna o il motivo della mancata consegna.

Il caso in cui nessuno sia in casa è spiegato nell'articolo sul telegramma con destinatario assente; i tempi nell'articolo su quanto ci mette un telegramma.


Conclusione

Il telegramma ha valore legale: ciò che comunica si presume conosciuto quando arriva all'indirizzo del destinatario (art. 1335 c.c.) e, se l'originale è firmato o consegnato dal mittente, prova come una scrittura privata (art. 2705 c.c.). Nelle trattative immobiliari può comunicare un'accettazione già firmata per iscritto.

Per una comunicazione su carta con la data di consegna documentata c'è il telegramma con Avviso di Consegna Elettronico.

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Domande frequenti (FAQ) sul valore legale del telegramma

No, per essere spedito un telegramma non deve essere firmato, ma la firma pesa sul suo valore di prova: l'art. 2705 del Codice civile gli riconosce l'efficacia della scrittura privata se l'originale è sottoscritto dal mittente oppure se il mittente lo ha consegnato o fatto consegnare di persona.

No, non come notificazione in senso tecnico: le notificazioni degli atti, quando non è disposto altrimenti, sono eseguite dall'ufficiale giudiziario (art. 137 c.p.c.). Il telegramma resta però una dichiarazione che si presume conosciuta quando giunge all'indirizzo del destinatario, secondo l'art. 1335 del Codice civile.