Firma digitale per persone maggiorenni, italiane e straniere
Chi può usare la firma digitale, perché non si intesta a una società, come la ottengono stranieri e italiani all'estero e chi firma per un minorenne
Chi può utilizzare la firma digitale?
La firma digitale può essere utilizzata da qualsiasi persona fisica maggiorenne: cittadini italiani, stranieri con codice fiscale italiano e italiani residenti all'estero. È sempre personale, anche quando si firma per una società come amministratore o dipendente, perché il titolare è la persona fisica. L'attivazione online di cheFIRMA! è aperta anche agli iscritti AIRE.
La firma digitale è uno strumento personale: il certificato qualificato si intesta a una persona fisica identificata, che per il CAD deve usare il dispositivo di firma personalmente e custodirlo.
Da qui discendono le regole pratiche: una società non ha una firma digitale propria, i minorenni non possono esserne titolari e stranieri e italiani all'estero la ottengono alle stesse condizioni degli altri, con un documento valido e il codice fiscale italiano.
Chi deve firmare e per quali atti è spiegato nella guida a chi serve la firma digitale.
Takeaways - Punti chiave dell'articolo
- Titolare persona fisica: Per l'art. 1, lett. aa), del CAD il titolare di firma elettronica è la persona fisica cui la firma è attribuita.
- Uso personale: L'art. 32 del CAD obbliga il titolare a usare personalmente il dispositivo di firma: la firma non si presta né si delega.
- Società e sigillo: Una società non ha firma digitale propria: firma chi la rappresenta, oppure si usa un sigillo elettronico qualificato, riferito alla persona giuridica.
- Solo maggiorenni: La firma qualificata si intesta a persone maggiorenni; per i figli minori firmano gli atti i genitori (art. 320 c.c.).
- Stranieri e AIRE: Stranieri e italiani residenti all'estero ottengono la firma con documento valido e codice fiscale italiano, come tutti gli altri.
Maggiorenne, italiano o straniero, anche all'estero?
Verifica e attiva la tua firma Privati italiani e stranieri • Italiani residenti all'estero iscritti AIRE • Amministratori e dipendenti, pubblici e privatiLa firma digitale può essere intestata a una società?
No, la firma digitale non può essere intestata a una società: il titolare è sempre una persona fisica (art. 1, lett. aa, CAD), e per la società firma chi ha il potere di rappresentarla, con la propria firma.
L'amministratore che firma un bilancio o un contratto usa quindi il suo certificato personale e impegna la società in forza della carica, non del certificato.
Per le persone giuridiche esiste uno strumento diverso, il sigillo elettronico qualificato: secondo AgID garantisce la provenienza da una società, identificata da denominazione, partita IVA o codice fiscale, ma non dice chi lo ha generato.
I prestatori che li emettono sono gli stessi descritti tra i certificatori della firma qualificata.
Come possono i cittadini stranieri richiedere la firma digitale?
I cittadini stranieri richiedono la firma digitale come gli italiani, con un documento d'identità valido e il codice fiscale italiano, senza il quale il certificato non si emette.
Il documento deve essere tra quelli accettati dal prestatore: per chi non ha documenti italiani il passaporto è quello da usare, se previsto. Il riconoscimento avviene con la CIE, se lo straniero ne è in possesso, oppure in video con un operatore.
I dettagli su documenti validi e codice fiscale sono nell'articolo sui documenti richiesti per la firma.
Come possono gli italiani residenti all'estero (AIRE) ottenere la firma digitale?
Gli italiani residenti all'estero ottengono la firma digitale interamente a distanza, con una firma remota e un riconoscimento via CIE o in video, senza doversi presentare in Italia.
La pagina di attivazione di cheFIRMA!, la firma remota di LetteraSenzaBusta, indica tra chi può attivarla gli italiani residenti all'estero iscritti AIRE.
Con la CIE livello 3 l'attivazione è gratuita e immediata; con il video riconoscimento si mostra CIE, patente italiana in formato tessera o passaporto, insieme alla tessera sanitaria o al certificato del codice fiscale.
Per l'SMS con il codice OTP serve un numero di cellulare. La firma ottenuta vale anche fuori dall'Italia, come spiega l'articolo sulla validità della firma nell'Unione europea.
Chi può firmare per un minorenne?
Per un minorenne firmano i genitori: per l'art. 320 c.c. i genitori congiuntamente, o quello che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale, rappresentano i figli in tutti gli atti civili.
Se l'atto va firmato digitalmente, ciascun genitore usa la propria firma digitale, perché la firma qualificata si intesta solo a persone maggiorenni. Anche le carte che includono un certificato di firma, come la TS-CNS del Piemonte, non consentono di attivarla ai minori non emancipati.
Per gli atti di straordinaria amministrazione sui beni del minore, come una vendita, l'art. 320 c.c. richiede anche l'autorizzazione del giudice tutelare.
Conclusione
La firma digitale può averla ogni persona fisica maggiorenne, italiana o straniera, anche residente all'estero: è sempre personale, non si intesta alle società e non si delega. Per i minori firmano i genitori con la propria firma.
La firma digitale personale di cheFIRMA! si attiva da privati, stranieri, iscritti AIRE, amministratori e dipendenti, gratis con CIE livello 3 o con video riconoscimento.
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L'amministratore di una SRL ottiene la firma digitale come privato, a proprio nome, con documento e codice fiscale: non esiste una firma intestata alla società. Con quella firma sottoscrive le pratiche al Registro delle imprese come legale rappresentante, per esempio il deposito del bilancio d'esercizio.
No, la firma digitale non può essere delegata: per l'art. 32 del CAD il titolare deve usare personalmente il dispositivo di firma e custodire credenziali e codici. Si può invece incaricare un professionista di un adempimento, come un deposito al Registro delle imprese, che lo firma con la propria firma.
Avere la partita IVA non obbliga di per sé ad avere la firma digitale: l'obbligo nasce dagli adempimenti. Serve per le fatture alla PA, firmate dal fornitore o da un terzo delegato, e per le pratiche al Registro delle imprese, affidabili a un professionista incaricato. Il quadro completo è negli obblighi della firma digitale.