Ultimo aggiornamento: 09 ottobre 2026

Data certa

Delega di funzioni sicurezza: requisiti e data certa

Cosa prevede l'art. 16 del D.lgs 81/08, quali obblighi si delegano, quali requisiti servono, cosa risponde il delegato e come arrivare a una delega valida

 
La tua domanda

Cosa prevede l'articolo 16 del D.Lgs. 81/08 in materia di delega di funzioni?

Risposta rapida

L'articolo 16 del D.lgs 81/2008 consente al datore di lavoro di delegare funzioni di sicurezza, salvo quelle escluse, se la delega risulta da atto scritto con data certa, il delegato ha professionalità ed esperienza, poteri e autonomia di spesa e accetta per iscritto; resta l'obbligo di vigilanza. L'atto si data con la marca qualificata sulla delega di funzioni.

Nelle aziende più strutturate il datore di lavoro non può seguire di persona ogni aspetto della sicurezza: la delega di funzioni gli permette di trasferire compiti e poteri a chi ha le competenze per esercitarli.

La legge però la ammette solo a condizioni precise, e la prima è un atto scritto con data certa.

Gli strumenti per dare data certa a un atto aziendale sono descritti nella guida alla data certa delle deleghe.


Takeaways - Punti chiave dell'articolo

  • Atto con data certa: La delega di funzioni è ammessa solo se risulta da atto scritto recante data certa (art. 16, comma 1, lettera a, D.lgs 81/2008).
  • Cinque requisiti: Atto con data certa, delegato con professionalità ed esperienza, poteri di organizzazione, gestione e controllo, autonomia di spesa e accettazione scritta.
  • Due obblighi esclusi: Il datore non può delegare la valutazione dei rischi con l'elaborazione del DVR né la designazione del RSPP (art. 17).
  • Vigilanza del datore: La delega non esclude l'obbligo di vigilanza del datore, assolto con il modello di verifica e controllo dell'art. 30, comma 4.
  • Subdelega limitata: Il delegato può subdelegare specifiche funzioni, alle stesse condizioni e previo accordo con il datore; il subdelegato non può delegare a sua volta.

La tua delega ha una data certa?

Dai data certa alla delega Requisito dell'art. 16, lettera a • Data valida anche verso i terzi • 6,99 € per marca apposta

Quali sono gli obblighi che il datore di lavoro può delegare?

Il datore di lavoro può delegare gli obblighi di sicurezza non espressamente esclusi, alle condizioni dell'art. 16; restano sempre suoi i due obblighi indicati dall'art. 17.

Obbligo Delegabile Norma
Valutazione dei rischi No Art. 17, c. 1, lett. a
Designazione del RSPP No Art. 17, c. 1, lett. b
Altri obblighi Sì, con i requisiti Art. 16, c. 1

La valutazione dei rischi, che il datore non può delegare, è trattata nell'articolo sulla valutazione dei rischi non delegabile.


Quali sono i requisiti per una delega?

I requisiti per una delega di funzioni sono quelli dell'art. 16, comma 1, e il primo è l'atto scritto recante data certa:

  1. Atto scritto: con data certa.
  2. Delegato qualificato: con i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalle funzioni.
  3. Poteri: tutti quelli di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalle funzioni.
  4. Autonomia di spesa: quella necessaria a svolgere le funzioni delegate.
  5. Accettazione: per iscritto da parte del delegato.

Alla delega va data adeguata e tempestiva pubblicità (comma 2). Gli altri atti per cui la legge chiede la data certa sono raccolti nell'articolo sulla data certa imposta per legge.


Quali sono le responsabilità del delegato?

Il delegato assume la posizione di garanzia nelle funzioni trasferite e risponde delle inadempienze nei limiti della delega; a differenza della semplice delega di firma, la delega di funzioni trasferisce poteri e responsabilità.

Il datore conserva l'obbligo di vigilanza sul corretto svolgimento delle funzioni delegate (comma 3), e il delegato può subdelegare solo specifiche funzioni, previo accordo con il datore (comma 3-bis). Le conseguenze per chi non rispetta gli obblighi sono nell'articolo sulle sanzioni per il datore di lavoro.


Quali passaggi seguire per una delega di funzioni valida?

Per una delega di funzioni valida si parte dalla scelta del delegato, verificandone professionalità ed esperienza, e si prosegue con l'atto:

  1. Redazione: funzioni delegate, poteri e autonomia di spesa.
  2. Firme: del datore e accettazione scritta del delegato.
  3. Data certa: sull'atto firmato, prima che il delegato operi.
  4. Pubblicità: comunicazione adeguata e tempestiva in azienda.
  5. Vigilanza: controllo del datore sull'esercizio della delega.

Con la marca per la delega ex art. 16 di Data Certa Online l'atto firmato riceve la data certa in pochi secondi, con il Certificato di Data Certa. Come aggiungere altre prove è spiegato nell'articolo sulle più date certe sullo stesso atto.


Conclusione

L'art. 16 del D.lgs 81/2008 ammette la delega di funzioni solo con atto scritto recante data certa, delegato qualificato, poteri, autonomia di spesa e accettazione scritta. Valutazione dei rischi e designazione del RSPP restano del datore, che conserva l'obbligo di vigilanza.

Per il requisito della data certa c'è la data certa online di LetteraSenzaBusta per le deleghe.

Delega e accettazione, datate insieme

Marca la delega firmata Funziona sui file firmati • Copertina con il Certificato di Data Certa • Verificabile sul V.O.L. del Notariato

Domande frequenti (FAQ) sulla delega di funzioni

La delega di funzioni deve riportare chi delega e chi è delegato, le funzioni trasferite, i poteri di organizzazione, gestione e controllo, l'autonomia di spesa e l'accettazione scritta del delegato. L'atto deve avere data certa e va reso noto in azienda con adeguata e tempestiva pubblicità (art. 16 del D.lgs 81/2008).

Più che un modello, conviene partire dai requisiti dell'art. 16: atto scritto con data certa, delegato con professionalità ed esperienza, tutti i poteri necessari, autonomia di spesa e accettazione scritta. Il testo va adattato alle funzioni effettivamente delegate e all'organizzazione dell'azienda, senza includere valutazione dei rischi e designazione del RSPP.

La delega di funzioni trasferisce al delegato poteri e responsabilità in materia di sicurezza, alle condizioni dell'art. 16 del D.lgs 81/2008, e lo rende titolare della posizione di garanzia. La delega di firma riguarda solo la sottoscrizione di documenti per conto del datore e non trasferisce la responsabilità delle funzioni.