Art. 8-ter L. 12/2019: la blockchain nella legge italiana
Qual è la norma che in Italia riconosce effetti giuridici alla registrazione su registri distribuiti, che cosa dice il suo testo e quali limiti conoscere.
Qual è la normativa italiana che regola la blockchain?
La normativa italiana che regola la blockchain è l'art. 8-ter della L. 12/2019 (conversione del D.L. 135/2018), che definisce le tecnologie basate su registri distribuiti e stabilisce che la memorizzazione di un documento informatico tramite DLT produce gli effetti giuridici della validazione temporale elettronica dell'art. 41 eIDAS. Su questa norma si fonda la Data Certa Blockchain di LetteraSenzaBusta.
L'Italia è fra i pochi Paesi europei che hanno scritto in una legge che cosa sono i registri distribuiti e quale effetto produce registrarci un documento. La norma è l'art. 8-ter della L. 12/2019, che ha convertito il decreto semplificazioni del dicembre 2018, e il suo comma 3 collega quella registrazione agli effetti della validazione temporale elettronica prevista dal regolamento europeo eIDAS.
L'effetto pratico riguarda la posizione di chi porta la prova in un contenzioso: la registrazione non può essere considerata priva di rilievo per il solo fatto di essere elettronica, e la data che attesta va valutata come qualunque altro elemento di prova. Non significa che il giudice sia obbligato a ritenerla decisiva, perché la valutazione resta libera.
Il confine va detto con la stessa precisione: questa non è una validazione temporale qualificata, che in Italia si ottiene con una marca temporale rilasciata da un prestatore di servizi fiduciari. La pagina della notarizzazione su Bitcoin descrive quale delle due prove produce il servizio.
Takeaways - Punti chiave dell'articolo
- Il testo della norma: L'art. 8-ter, comma 3, della L. 12/2019 dice che la memorizzazione su registri distribuiti produce gli effetti della validazione temporale elettronica dell'art. 41 eIDAS.
- Cosa significa in pratica: La registrazione su blockchain non può essere privata di effetti solo perché elettronica, e il giudice la valuta liberamente come elemento di prova.
- Differenziatore italiano: L'Italia è fra i pochi Paesi dell'Unione con una norma esplicita sul punto: in Spagna, per esempio, non esiste una disposizione equivalente.
- Il limite da dichiarare: Non è validazione temporale qualificata: quella resta la marca temporale di un prestatore fiduciario, e gli standard tecnici previsti dal comma 4 non risultano adottati.
- Come si usa nella pratica: Prova tecnica su Bitcoin per la verificabilità internazionale, art. 8-ter per il fondamento italiano: nei casi delicati si affiancano con 0,99 €.
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Notarizza su Bitcoin Verificabile da chiunque • Il documento non lo carichi • Nessun abbonamentoBlockchain è legale?
Sì, in Italia la registrazione di un documento su un registro distribuito è espressamente prevista dalla legge: l'art. 8-ter della L. 12/2019 la disciplina e le riconosce un effetto giuridico, quello della validazione temporale elettronica.
La domanda nasce spesso da una confusione fra due piani. Un piano è quello delle criptovalute e degli investimenti, dove le regole sono altre e in continua evoluzione. L'altro è quello dell'uso della tecnologia come registro di prove, che è il caso qui: registrare l'impronta di un documento non è un'operazione finanziaria e non richiede autorizzazioni.
La norma non fissa formalità particolari per chi registra: non serve un intermediario abilitato, non serve una comunicazione preventiva e non c'è un albo di fornitori. È una delle ragioni per cui questa prova è accessibile a chiunque, con costi che partono da 6,99 € per un singolo documento.
Quale provvedimento comunitario è intervenuto in materia di blockchain e registri distribuiti?
Il provvedimento europeo richiamato dalla norma italiana è il regolamento (UE) n. 910/2014, noto come eIDAS, e in particolare il suo art. 41, che disciplina gli effetti giuridici della validazione temporale elettronica. L'art. 8-ter non crea un effetto nuovo: rinvia a quello.
L'art. 41 di eIDAS distingue due livelli. La validazione temporale elettronica in generale non può essere privata di effetti giuridici solo perché è elettronica. La validazione temporale qualificata, invece, gode di una presunzione: si presume l'esattezza della data e l'integrità dei dati a cui si riferisce, e il valore è riconosciuto in tutti gli Stati membri.
Il rinvio dell'art. 8-ter è al primo livello, non al secondo. È una differenza che va detta a chi deve scegliere: la registrazione su registri distribuiti entra fra le prove valutabili, la marca temporale qualificata arriva con una presunzione a proprio favore.
Cosa dice esattamente l'art. 8-ter sulla validazione temporale dei documenti?
Il comma 3 dell'art. 8-ter stabilisce che la memorizzazione di un documento informatico mediante tecnologie basate su registri distribuiti produce gli effetti giuridici della validazione temporale elettronica di cui all'art. 41 del regolamento (UE) n. 910/2014.
L'articolo è composto da quattro commi e conviene conoscerli separatamente, perché due riguardano le definizioni, uno l'effetto giuridico e uno un adempimento che non è stato completato.
| Comma | Che cosa stabilisce | Stato |
|---|---|---|
| 1 | definisce le tecnologie basate su registri distribuiti: registro condiviso, distribuito, decentralizzato su basi crittografiche, con dati verificabili e non alterabili | in vigore |
| 2 | definisce lo smart contract come programma che opera su registri distribuiti e vincola automaticamente le parti | in vigore |
| 3 | la memorizzazione di un documento informatico mediante registri distribuiti produce gli effetti della validazione temporale elettronica dell'art. 41 eIDAS | in vigore, è il comma che dà l'effetto giuridico |
| 4 | affida all'AgID l'individuazione degli standard tecnici che le tecnologie devono possedere, entro 90 giorni | gli standard tecnici non risultano adottati |
Qual è il valore probatorio della notarizzazione blockchain in giudizio?
Il valore probatorio è quello di una prova liberamente valutabile dal giudice: la registrazione non può essere respinta per il solo fatto di essere elettronica, ma non porta con sé la presunzione di esattezza riservata dall'art. 41 di eIDAS alla validazione temporale qualificata.
In concreto significa che la prova va prodotta e spiegata. Un giudice davanti a un file .OTS e a un certificato con impronta, TXID e ora del blocco può accertare che quel documento esisteva a quella data, perché la verifica è ripetibile da un consulente in pochi minuti e non dipende da chi l'ha emessa. Quanto peso attribuirle nel caso concreto resta una sua valutazione.
Per le situazioni in cui la data è il punto critico dell'intera vicenda conviene affiancare le due prove. Con la notarizzazione su Bitcoin di LetteraSenzaBusta la registrazione su blockchain si può aggiungere alla marca temporale qualificata per 0,99 €, così un documento porta insieme la presunzione di legge e la verificabilità pubblica.
Conclusione
La blockchain in Italia ha una norma dedicata: l'art. 8-ter della L. 12/2019 definisce i registri distribuiti e, al comma 3, stabilisce che memorizzarci un documento produce gli effetti della validazione temporale elettronica dell'art. 41 eIDAS. È un riconoscimento che pochi altri Paesi europei hanno scritto in legge.
Resta fuori la presunzione di esattezza, che eIDAS riserva alla validazione qualificata, e gli standard tecnici previsti dal comma 4 non risultano adottati. Chi deve scegliere fra le due prove, o affiancarle, trova le condizioni sulla pagina di certificazione su blockchain.
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Sì. L'art. 8-ter della L. 12/2019 è in vigore e non risultano modifiche o abrogazioni successive: la memorizzazione di un documento informatico su registri distribuiti continua a produrre gli effetti della validazione temporale elettronica dell'art. 41 eIDAS.
Perché sposta la verifica dal fornitore al registro pubblico. Chi riceve un file .OTS e il TXID può ricalcolare l'impronta del documento e ritrovare la registrazione su un esploratore della catena, senza chiedere niente a chi ha emesso il certificato e anche a distanza di anni.