Spett.le
OGGETTO: RISOLUZIONE CONTRATTO PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE EX ART. 1463 CODICE CIVILE E CONTESTUALE RICHIESTA DI RIMBORSO IMMEDIATO
Il/la sottoscritto/a
Nome
Cognome
Codice Fiscale
Data di nascita
Luogo di nascita
Provincia di nascita
( )
Indirizzo di residenza
N° civico
Comune di residenza
Provincia di residenza
( )
Numero di telefono
e-mail
PREMESSO CHE
che Il/la sottoscritto/a ha acquistato l’evento relativo alla partita/concerto/attività denominato:
da svolgersi il giorno
con inizio alle ore
presso la struttura
sita in
N° civico
Comune
Provincia
( )
già totalmente corrisposto (indicare il canale di acquisto):
| | sul sito web
| | presso l’Agenzia
| | Altro
Per un costo totale di Euro
PREMESSO ULTERIORMENTE CHE
A partire dal mese di dicembre 2019 in Cina, ed in particolare nella città di Wuhan, sono stati registrati alcuni casi di polmonite virale con rapida diffusione tra la popolazione. A seguito di specifici controlli è stato possibile risalire al nuovo Coronavirus (nCov-2019) quale causa di tali diffusi casi di polmonite.
Quale primo focolaio del virus veniva individuato un mercato molto frequentato della città di Wuhan che veniva, pertanto, chiuso e sottoposto a misure di contenimento.
La Cina è stata inevitabilmente, quindi, colpita da una grave epidemia di Coronavirus che ha portato alla decisione di porre in isolamento diverse città. Sono stati registrati contagi anche in numerosi altri paesi quali Thailandia, Giappone, Corea del Sud, Stati Uniti, Taiwan, Singapore, Vietnam, Australia, Nepal, Malesia, Francia, Canada, Sri Lanka, Germania, Emirati Arabi Uniti, Cambogia, India, Russia, Regno Unito, Finlandia, Spagna, Svezia, Filippine e purtroppo il virus sta velocemente espandendosi ovunque tanto che anche in Italia si contano numerose persone contagiate.
- Il Ministero della Salute Italiano raccomanda di posticipare i viaggi non necessari al fine di evitare il più possibile le possibilità del contagio.
- Il 30 gennaio 2020, l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato il nuovo coronavirus una Emergenza di Sanità Pubblica di Interesse Internazionale.
Lo stesso 30 gennaio 2020 le Autorità Italiane, a seguito dell’identificazione dei primi due casi di coronavirus nella città di Roma, hanno disposto la sospensione del traffico aereo con la Repubblica Popolare Cinese, incluse le Regioni Amministrative Speciali di Hong Kong e Macao. Il provvedimento comprende anche il traffico aereo con Taiwan.
Le misure di contenimento poste in essere dalla città di Wuhan seppur ipoteticamente adatte al contenimento della diffusione del virus, pericoloso soprattutto per anziani ed immunodepressi, sono state adottate in un momento molto distante dai primi contagi registrati e non sono state sufficienti per impedire la diffusione del virus in tutto il mondo.
- In tema di sicurezza internazionale Assemblea Mondiale della Sanità ha adottato nel 2007 il Regolamento Sanitario Internazionale (RSI) - International Health Regulations (IHR).
Si tratta di uno strumento giuridico internazionale che ha la finalità di “garantire la massima sicurezza contro la diffusione internazionale delle malattie”. Tale obiettivo deve essere raggiunto con “la minima interferenza possibile sul commercio e sui movimenti internazionali, attraverso il rafforzamento della sorveglianza delle malattie infettive mirante ad identificare, ridurre o eliminare le loro fonti di infezione o fonti di contaminazione, il miglioramento dell’igiene aeroportuale e la prevenzione della disseminazione di vettori”.
Per la prevenzione della diffusione delle malattie è previsto un sistema denominato “early detection” finalizzato alla preventiva individuazione e comunicazione di tutti gli eventi che possano costituire una minaccia per la sanità pubblica .
Il tutto viene attuato mediante un efficace sistema nazionale di sorveglianza ed una risposta efficace attraverso un coordinamento internazionale ben regolato e accuratamente organizzato. È previsto, quale raccomandazione di prevenzione, la notifica all’Organizzazione Mondiale della Sanità di eventi e/o malattie che possono avere rilevanza internazionale grave al fine di permettere la collaborazione tra Stati ed evitare il diffondersi di virus e/o malattie nell’interesse della popolazione mondiale.
- Proprio in applicazione anche di principi di cui al suddetto regolamento, il Ministero della Salute Italiano, con ORDINANZA 30 gennaio 2020 - Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV)- disponeva il blocco del traffico aereo da e per la Cina.
- Il consiglio dei ministri straordinario del 23 febbraio 2020 ha adottato un decreto legge con le misure di contenimento dell'epidemia nelle aree focolaio in Lombardia e Veneto, varando così una serie di misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza coronavirus in Italia; il decreto legge di contrasto alla diffusione del coronavirus prevede che nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona si adottino misure di contenimento come: il divieto di allontanamento e quello di accesso al comune o all'area interessata; la sospensione di manifestazioni, eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato; la sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole e dei viaggi di istruzione; la sospensione dell'apertura al pubblico dei musei; la sospensione delle procedure concorsuali e delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità; l'applicazione della quarantena con sorveglianza attiva a chi ha avuto contatti stretti con persone affette dal virus e la previsione dell'obbligo per chi ha fatto ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico di comunicarlo al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente, per l'adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva .
I casi confermati in Italia sono destinati a crescere purtroppo e sono in continua evoluzione e la situazione di allarmismo generale, comunque imprevista ed imprevedibile, condiziona i cittadini Italiani nell’esplicazione delle attività anche quotidiane fino a portarli a rinunciare ai viaggi/eventi già precedentemente programmati venendo meno la finalità ricreativa e svago collegata a tali attività .
CONSIDERATO CHE
Il contratto di trasporto/soggiorno/pacchetto di viaggio/evento acquistato dal sottoscritto non può essere portato ad esecuzione a causa dei rischi connessi all’epidemia di Coronavirus che ha colpito tutta la Cina e si sta inevitabilmente diffondendo in tutto il mondo.
Il viaggio/evento prenotato è divenuto, difatti, di impossibile realizzazione per cause di forza maggiore riconducibili, appunto, all’improvvisa ed imprevedibile epidemia che si sta diffondendo e non ha alcuna rilevanza, allo stato, il luogo di destinazione del viaggio/esecuzione dell’evento.
La situazione pertanto risulta inquadrabile nella sopravvenuta impossibilità di ricevere la prestazione per la quale è stato già corrisposto il prezzo o parte del prezzo con conseguente risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1463 codice civile.
Sul punto, infatti, autorevole giurisprudenza ha rilevato che “La risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione, con la conseguente possibilità di attivare i rimedi restitutori, ai sensi dell’art. 1463 cod. civ., può essere invocata da entrambe le parti del rapporto obbligatorio sinallagmatico, e cioè sia dalla parte la cui prestazione sia divenuta impossibile sia da quella la cui prestazione sia rimasta possibile. In particolare, l’impossibilità sopravvenuta della prestazione si ha non solo nel caso in cui sia divenuta impossibile l’esecuzione della prestazione del debitore, ma anche nel caso in cui sia divenuta impossibile l’utilizzazione della prestazione della controparte” ( Cass. n. 18047/2018 – cfr. sul punto anche Cass. n. 26958/2007).
Si ritiene quindi trattasi di RECESSO INCOLPEVOLE dovuto a CAUSA DI FORZA MAGGIORE ed in caso di “viaggi all inclusive” se ne richiede il riconoscimento ai sensi dell’art 36 lettera D e dell’art 42 co.1, Codice del Turismo che importa la restituzione del prezzo pagato entro 7 gg lavorativi dal momento del recesso/cancellazione. Appare quindi evidente che stante il panico globale per il possibile diffondersi del virus cinese finanche letale, relativamente al contratto di viaggio stipulato verso paesi a rischio ma anche presso altre destinazioni, allo stato, possa applicarsi il RECESSO INCOLPEVOLE: invero, ove la finalità di piacere, che è il motivo dell’acquisto del pacchetto di viaggio, non può realizzarsi per un evento sopravvenuto non imputabile alle parti, si determinare la mancanza di un elemento essenziale del contratto ed entrambi i contraenti sono esonerati dalle rispettive obbligazioni, con conseguente diritto per il viaggiatore alla restituzione dell’intero prezzo pagato. Nel “pacchetto turistico”, ed in senso lato nei viaggi in generale, la “finalità turistica” (o “scopo di piacere”) non costituisce un irrilevante motivo, ma si sostanzia nell’interesse che lo stesso è funzionalmente volto a soddisfare, connotandone la causa concreta. Ne discende che l’irrealizzabilità di tale finalità, per sopravvenuto evento non imputabile alle parti determina, stante il venir meno dell’elemento funzionale dell’obbligazione costituito dall’interesse creditorio (art. 1174 cod. civ.), l’estinzione del contratto per sopravvenuta impossibilità di utilizzazione della prestazione, con esonero delle parti dalle rispettive obbligazioni (cfr. Cass. Civ. 24.07.2013 n. 16315).
L’esecuzione del viaggio nel paese di destinazione esporrebbe il/la sottoscritto/a e tutti i viaggiatori, comunque, al rischio di contagio della malattia e, pertanto, non servirebbe a realizzare la finalità ricreativa e di svago del viaggio o evento stesso. Invero, in analoga 5 situazione di viaggio prenotato per una località colpita da epidemia la Cassazione ha affermato che “Pur essendo la prestazione in astratto ancora eseguibile, il venir meno della possibilità che essa realizzi lo scopo dalle parti perseguito con la stipulazione del contratto (nel caso, lo «scopo di piacere» in cui si sostanzia la «finalità turistica»), essa implica il venir meno dell'interesse creditorio, quale vicenda che attiene esclusivamente alla sfera del creditore. […] Essendo la prestazione de qua divenuta inidonea a soddisfare l'interesse creditorio, l'estinzione dello stipulato contratto in argomento per irrealizzabilità della causa concreta comporta, va infine sottolineato, l'esonero delle parti dalle rispettive obbligazioni. Il debitore non è pertanto più tenuto ad eseguirla, ed il creditore non ha l'onere di accettarla.” (Cass. 16315/2007).
In tal caso il/la sottoscritto/a non può usufruire dei specifici servizi acquistati per cause di forza maggiore non imputabili né al sottoscritto né alla società controparte ed ha diritto, per quanto su specificato, alla restituzione di quanto corrisposto.
Tutto quanto premesso e considerato, il/la sottoscritto/a,
INVITA E DIFFIDA
Codesta società in persona del Rappresentante Legale p.t., a corrispondere al sottoscritto il rimborso totale del prezzo corrisposto per l'evento acquistato. (L’ente competente a rimborsare le ulteriori somme corrisposte per i necessari adempimenti burocratici sopra descritti ovvero per le spese collegate all’evento/viaggio).
Con espressa riserva, in caso di mancato positivo riscontro alla presente, di adire la competente Autorità Giudiziaria per la tutela dei propri diritti. Da valere quale diffida e messa in mora a tutti gli effetti di legge.
Luogo e Data,