La richiesta di rimborso causa Coronavirus per voli viaggi soggiorni pernottamenti eventi concerti e partite NON usufruiti per causa di forza maggiore, può essere richiesta ai sensi dell'art. 28 del Decreto Legge N°9 del 2 Marzo 2020 relativo alle Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
L'art. 28 del Decreto Legge Coronavirus stabilisce al comma 1 che ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta, in relazione ai contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del Codice Civile.
Comma 1 art. 28 Decreto Legge N°9 del 2 Marzo 2020
A) i soggetti nei confronti dei quali è stata disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell'autorità sanitaria competente, in attuazione dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3 del Decreto Legge 23 Febbraio 2020 n.6, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel medesimo periodo di quarantena o permanenza domiciliare
B) i soggetti residenti, domiciliati o destinatari di un provvedimento di divieto di allontanamento nelle aree interessate dal contagio, come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3 del Decreto Legge 23 Febbraio 2020 n. 6, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti decreti.
C) i soggetti risultati positivi al virus COVID-19 per i quali è disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell'autorità sanitaria competente ovvero il ricovero presso le strutture sanitarie, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel medesimo periodo di permanenza, quarantena o ricovero.
D) i soggetti che hanno programmato soggiorni o viaggi con partenza o arrivo nelle aree interessate dal contagio come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3 del Decreto Legge 23 Febbraio 2020 n. 6, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti decreti.
E) i soggetti che hanno programmato la partecipazione a concorsi pubblici o procedure di selezione pubblica, a manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, a eventi e a ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico, annullati, sospesi o rinviati dalle autorita' competenti in attuazione dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3 del Decreto Legge 23 Febbraio 2020 n. 6, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti provvedimenti.
F) i soggetti intestatari di titolo di viaggio, acquistati in Italia, avente come destinazione Stati esteri, dove sia impedito o vietato lo sbarco, l'approdo o l'arrivo in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19.
Comma 2 art. 28 Decreto Legge N°9 del 2 Marzo 2020
Il Decreto Legge stabilisce che i soggetti di cui al comma 1 devono comunicare al vettore il ricorrere di una delle situazioni di cui al medesimo comma 1 allegando il titolo di viaggio e nell'ipotesi di cui alla lettera E) la documentazione attestante la programmata partecipazione ad una delle manifestazioni, iniziative o eventi indicati nella medesima lettera.
La richiesta di rimborso Coronavirus deve essere inviata entro trenta giorni decorrenti
Comma 3 art. 28 Decreto Legge N°9 del 2 Marzo 2020
Il vettore, entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, procede al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio ovvero all'emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione.
Comma 4 art. 28 Decreto Legge N°9 del 2 Marzo 2020
Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 trovano applicazione anche nei casi in cui il titolo di viaggio sia stato acquistato per il tramite di un'agenzia di viaggio.
Comma 5 art. 28 Decreto Legge N°9 del 2 Marzo 2020
I soggetti di cui al comma 1 possono esercitare ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 23 Maggio 2011 n.79, il diritto di recesso dai contratti di pacchetto turistico da eseguirsi nei periodi di ricovero, di quarantena con sorveglianza attiva, di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva ovvero di durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle aree interessate dal contagio come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3 del Decreto Legge 23 Febbraio 2020 n.6. In caso di recesso, l'organizzatore puo' offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualita' equivalente o superiore, puo' procedere al rimborso nei termini previsti dai commi 4 e 6 dell'articolo 41 del citato Decreto Legislativo 23 Maggio 2011 n. 79, oppure puo' emettere un voucher, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante.
Comma 6 art. 28 Decreto Legge N°9 del 2 Marzo 2020
In relazione alle ipotesi disciplinate dall'articolo 1, comma 2, lettera F), del decreto-legge 23 Febbraio 2020 n.6, il rimborso puo' essere effettuato anche mediante l'emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione.
Comma 7 art. 28 Decreto Legge N°9 del 2 Marzo 2020
Nei casi di cui ai commi 5 e 6, il vettore procede al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio in favore dell'organizzatore ovvero all'emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione.
Comma 9 art. 28 Decreto Legge N°9 del 2 Marzo 2020
Alla sospensione dei viaggi ed iniziative d'istruzione disposta dal 23 Febbraio al 15 Marzo ai sensi degli articoli 1 e 2 del Decreto Legge 23 Febbraio 2020 n. 6 e dei conseguenti provvedimenti attuativi, si applica quanto previsto dall'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 23 Maggio 2011 n. 79, in ordine al diritto di recesso del viaggiatore prima dell'inizio del pacchetto di viaggio nonche' l'articolo 1463 del Codice Civile. Il rimborso puo' essere effettuato anche mediante l'emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione.
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Il modulo richiesta rimborso pacchetto viaggio vacanza non usufruito per Coronavisus a causa di forza maggiore, deve essere utilizzato da chi ha prenotato un pacchetto viaggio vacanza (volo + hotel) e che a seguito Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020, desidera richiede la risoluzione del contratto di acquisto del pacchetto viaggio con contestuale richiesta di rimborso dell'importo speso.
Modulo rimborso messo a disposizione dall'associazione consumatori Codacons.
Il modulo richiesta rimborso soggiorno pernottamento non usufruito per Coronavisus a causa di forza maggiore, deve essere utilizzato da chi ha prenotato un un soggiorno o pernottamento in una struttra e che a seguito Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020, desidera richiede la risoluzione del contratto di acquisto del soggiorno pernottamento con contestuale richiesta di rimborso dell'importo speso.
Modulo rimborso messo a disposizione dall'associazione consumatori Codacons.
Il modulo richiesta rimborso evento partita concerto attività non usufruito per Coronavisus a causa di forza maggiore, deve essere utilizzato da chi ha pagato in anticipo per assistere ad un evento, ad un concerto, una partita di calcio o altri sport e altre attività e che a seguito Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020, desidera richiede la risoluzione del contratto di acquisto dell'evento in genere con contestuale richiesta di rimborso dell'importo speso.
Modulo rimborso messo a disposizione dall'associazione consumatori Codacons.
Il modulo richiesta rimborso crociera non usufruito per Coronavirus a causa di forza maggiore, deve essere utilizzato da chi ha prenotato una crociera e che a seguito Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020, desidera richiede la risoluzione del contratto di acquisto del volo aereo con contestuale richiesta di rimborso dell'importo speso.
Il modulo richiesta rimborso biglietto Trenitalia non usufruito per Coronavisus a causa di forza maggiore, deve essere utilizzato da chi ha acquistato uno o più biglietti di viaggio con un treno Trenitalia e che a seguito del Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020, desidera richiede la risoluzione del contratto di acquisto del biglietto treno Trenitalia, con contestuale richiesta di rimborso dell'importo speso.
Trenitalia S.p.a. comunica che:
Sono stati prorogati i tempi per le richieste di rimborso per rinuncia al viaggio dei biglietti e che i viaggiatori possono ottenere il rimborso integrale per rinuncia al viaggio anche per biglietti acquistati dopo il giorno 23 Febbraio 2020, indipendentemente dalla tariffa, presentando la richiesta entro i termini indicati nelle disposizioni nazionali in materia e giustificando il mancato viaggio con uno dei seguenti motivi:
Per i treni a media e lunga percorrenza, il rimborso integrale è in bonus utilizzabile entro un anno, mentre per i treni regionali, il rimborso integrale è in denaro.
Queste misure si aggiungono a quelle già adottate, in via autonoma e per sensibilità sociale, da Trenitalia che ha garantito alla propria clientela il rimborso integrale, richiesto entro il 1 Marzo 2020, di qualsiasi tipologia di biglietti, anche di quelli di solito non rimborsabili, con qualsiasi data di viaggio e con qualunque destinazione.
Il modulo richiesta rimborso biglietto Italo non usufruito per Coronavisus a causa di forza maggiore, deve essere utilizzato da chi ha acquistato uno o più biglietti di viaggio con un treno Italo e che a seguito del Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020, desidera richiede la risoluzione del contratto di acquisto del biglietto treno Italo, con contestuale richiesta di rimborso dell'importo speso.
Italo - Nuovo Trasporto Passeggeri S.p.a. comunica che in esecuzione delle disposizioni emanate dal Governo sull’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha adottato le seguenti misure:
Per i clienti che:
sono rimborsabili i biglietti acquistati entro il 2 marzo per viaggi da realizzarsi entro l’8 marzo 2020 (incluso).
Nel caso di cui al precedente punto (2), il cliente dovrà produrre la documentazione attestante la programmata partecipazione ad una della manifestazioni, iniziative o evento, nonché gli estremi del relativo provvedimento di annullamento, sospensione o rinvio.