MODULO RICHIESTA SOSPENSIONE CANONE AFFITTO LOCAZIONE STUDENTI FUORI SEDE PER CORONAVIRUS

Il modulo richiesta sospensione canone locazione studente fuori sede per Coronavirus deve essere utilizzato dal conduttore per richiedere al locatore, ai sensi dell’art. 1464 del Codice Civile per impossibilità parziale della prestazione, l'immediata sospensione del pagamento del canone di locazione ad uso abitativo, in caso di non utilizzo per impossibilità a fare ritorno all’appartamento per effetto delle limitazioni alla circolazione stabilite dal Governo.

NB: nel caso in cui il contratto di locazione studenti universitari fuori sede sia sottoscritto da più persone e preferibile che tutti gli inquilini formulino la stessa richiesta.

DISCLAIMER

LetteraSenzaBusta intende offrire un servizio di supporto per l’utente ed il consumatore. I modelli precompilati sono meramente esemplificativi ed hanno l’unica finalità di facilitare il consumatore nell’esercizio del proprio diritto di recesso, di rimborso o di sospensione del contratto, ai sensi della normativa sulla Tutela del Consumatore e del Codice Civile.

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Contenuto della lettera

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Spett.le

 

 

RICHIESTA DI SOSPENSIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO PER STUDENTI UNIVERSITARI PER IMPOSSIBILI PARZIALE DELLA PRESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 1464 DEL CODICE CIVILE 

 

 

Il/la sottoscritto/a

 

Nome   Cognome   

Codice Fiscale   Data di nascita     

Luogo di nascita     ()

Residente in  N°  

a     ()

Telefono    Indirizzo e-mail   

 

 

PREMESSO CHE 

 

 

  • Con contratto di locazione ad uso abitativo per studenti universitari (Legge 9.12.1998, n. 431, art. 4-bis e art. 5 e DM. 16.1.2017)  sottoscritto in data   , il sottoscritto riceveva in locazione l’immobile sito in

    Indirizzo   N°  

    a     ()

    verso un canone annuo pari ad Euro ,  da corrispondersi in rate mensili anticipate pari ad Euro ;
  • Le recenti misure straordinarie emanate dal Governo nel 2020 in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID -19, stante il gravissimo, inaspettato ed imprevedibile diffondersi della pandemia su tutto il territorio nazionale italiano, hanno stringenti limitazioni allo svolgimento delle attività scolastiche ma soprattutto alla libera circolazione delle persone; 
  • L’Organizzazione  Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID -19 un’emergenza        di sanità pubblica di rilevanza internazionale; 

       

 

 

 

 

 

Spett.le

 

 

 

 

 

 

 

 

RICHIESTA DI SOSPENSIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO PER STUDENTI UNIVERSITARI PER IMPOSSIBILI PARZIALE DELLA PRESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 1464 DEL CODICE CIVILE 

 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a

 

Nome

 

Cognome

 

Codice Fiscale

 

Data di nascita

  

 

Luogo di nascita

 

Provincia di nascita

()

 

Indirizzo di residenza

 

N° civico

 

 

Comune di residenza

 

Provincia di residenza

()

 

Numero di telefono

 

e-mail

 

 

 

 

PREMESSO CHE 

 

 

 

 

  • Con contratto di locazione ad uso abitativo per studenti universitari (Legge 9.12.1998, n. 431, art. 4-bis e art. 5 e DM. 16.1.2017)  sottoscritto in data  
  •                                                                                                                                                                                        il sottoscritto riceveva in locazione l’immobile sito in 

  •  

    Indirizzo

     

    N° civico

     

     

    Comune di residenza

     

    Provincia di residenza

    ()

     

     

     

    verso un canone annuo pari ad Euro 

     

     

     

     

    da corrispondersi in rate mensili anticipate pari ad Euro 

     

                                                                                                                                                                            

  • Le recenti misure straordinarie emanate dal Governo nel 2020 in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID -19, stante il gravissimo, inaspettato ed imprevedibile diffondersi della pandemia su tutto il territorio nazionale italiano, hanno stringenti limitazioni allo svolgimento delle attività commerciali ma soprattutto alla libera circolazione delle persone; 
  • L’Organizzazione  Mondiale della Sanità il 30 gennaio                2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID -19                                un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza                                  internazionale; 

 
  

 

 

  • Per effetto dei provvedimenti indicati, laddove è fatto assoluto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute, il sottoscritto è impossibilitato a fare ritorno presso l’appartamento locato;
  • In ragione di tutto quanto sopra, e per ragioni non imputabili al conduttore, bensì derivanti da eventi imprevedibili ed inevitabili, ma soprattutto per effetto dei provvedimenti citati, l’immobile oggetto del contratto di locazione risulta non godibile o fruibile e ciò per tutto il tempo in cui le predette disposizioni rimarranno in vigore; 
  • Tale circostanza è con tutta evidenza riconducibile all’ipotesi prevista dall’art. 1464 c.c. (impossibilità parziale della prestazione) il quale dispone che “Quando la prestazione di una parte è divenuta solo parzialmente impossibile, l’altra parte ha diritto a una corrispondente riduzione della prestazione da essa dovuta, e può anche recedere dal contratto quando non abbia un interesse apprezzabile all’adempimento parziale”;
  • Infatti, secondo la Corte di Cassazione (Cass. Civ. Sez. III, n. 29/03/2019, n. 8766) l’art. 1464 c.c si applica anche al caso in cui l’immobile oggetto del contratto di locazione sia in ogni caso di fatto inutilizzabile dal conduttore: “l’impossibilità sopravvenuta della prestazione è configurabile qualora siano divenuti impossibili l’adempimento della prestazione da parte del debitore o l’utilizzazione della stessa ad opera della controparte, purchè tale impossibilità non sia imputabile al creditore ed il suo interesse a ricevere la prestazione medesima non sia venuto meno, dovendosi in tal caso prendere atto che non può più essere conseguita la finalità essenziale in cui consiste la causa concreta del contratto, con la conseguente estinzione dell’obbligazione”;
  • In ragione di quanto sopra, ed in particolare dell’impossibilità oggettiva di godere dell’immobile oggetto di locazione, sussiste il pieno diritto alla conseguente riduzione del canone dovuto e più precisamente alla totale sospensione del canone di locazione (e di ogni onere accessorio) per tutto il tempo in cui le disposizioni ministeriali di cui in premesse rimarranno in vigore.

 

Tutto ciò premesso, il/la sottoscritto/a


CHIEDE

 

  • di poter trovare un accordo con la parte locatrice; 
  • per l’effetto, che venga riconosciuto il diritto alla sospensione del canone di locazione per tutto il periodo in cui l’immobile risulterà non utilizzato; 
  • per l’effetto, sia concordata tra le parti la cessazione dell’obbligo in capo al conduttore del pagamento del canone di locazione per un periodo di tempo stabilito di comune accordo tra le parti.

 

Auspicando una positiva e fattiva collaborazione, data la straordinarietà delle circostanze non imputabili al sottoscritto, confida in un positivo riscontro delle nostre istanze e resta in attesa di un cortese cenno di riscontro entro 5 giorni dal ricevimento della presente.

 

Cordiali saluti,

Il conduttore

 

Luogo e Data                                                               

 

 

PS: vista l'emergenza Coronavirus  e visto che le autorità consigliano di restare a casa,  il/la sottoscritto/a si permette di consigliarVi il portale www.LetteraSenzaBusta.com,  il sito web che Vi consentirà di inviare una raccomandata di risposta alla richiesta inviata, da pc o smartphone, senza uscire di casa e senza andare in posta.

  • Ordinanza Ministro dell’Interno e Ministro della salute del 22         marzo 2020, 
    • Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22.3.2020;

  • Per effetto dei provvedimenti indicati, laddove è fatto assoluto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute, il sottoscritto è impossibilitato a fare ritorno presso l’appartamento locato;
  • In ragione di tutto quanto sopra, e per ragioni non imputabili al conduttore, bensì derivanti da eventi imprevedibili ed inevitabili, ma soprattutto per effetto dei provvedimenti citati, l’immobile oggetto del contratto di locazione risulta non godibile o fruibile e ciò per tutto il tempo in cui le predette disposizioni rimarranno in vigore; 
  • Tale circostanza è con tutta evidenza riconducibile all’ipotesi prevista dall’art. 1464 c.c. (impossibilità parziale della prestazione) il quale dispone che “Quando la prestazione di una parte è divenuta solo parzialmente impossibile, l’altra parte ha diritto a una corrispondente riduzione della prestazione da essa dovuta, e può anche recedere dal contratto quando non abbia un interesse apprezzabile all’adempimento parziale”;
  • Infatti, secondo la Corte di Cassazione (Cass. Civ. Sez. III, n. 29/03/2019, n. 8766) l’art. 1464 c.c si applica anche al caso in cui l’immobile oggetto del contratto di locazione sia in ogni caso di fatto inutilizzabile dal conduttore: “l’impossibilità sopravvenuta della prestazione è configurabile qualora siano divenuti impossibili l’adempimento della prestazione da parte del debitore o l’utilizzazione della stessa ad opera della controparte, purchè tale impossibilità non sia imputabile al creditore ed il suo interesse a ricevere la prestazione medesima non sia venuto meno, dovendosi in tal caso prendere atto che non può più essere conseguita la finalità essenziale in cui consiste la causa concreta del contratto, con la conseguente estinzione dell’obbligazione”;
  • In ragione di quanto sopra, ed in particolare dell’impossibilità oggettiva di godere dell’immobile oggetto di locazione, sussiste il pieno diritto alla conseguente riduzione del canone dovuto e più precisamente alla totale sospensione del canone di locazione (e di ogni onere accessorio) per tutto il tempo in cui le disposizioni ministeriali di cui in premesse rimarranno in vigore.

 

 

 

Tutto ciò premesso, il/la sottoscritto/a

 

 


CHIEDE

 

 

 

 

  • di poter trovare un accordo con la parte locatrice; 
  • per l’effetto, che venga riconosciuto il diritto alla sospensione del canone di locazione per tutto il periodo in cui l’immobile risulterà non utilizzato; 
  • per l’effetto, sia concordata tra le parti la cessazione dell’obbligo in capo al conduttore del pagamento del canone di locazione per un periodo di tempo stabilito di comune accordo tra le parti.

 

 

 

Auspicando una positiva e fattiva collaborazione, data la straordinarietà delle circostanze a  non imputabili al sottoscritto, confida in un positivo riscontro delle nostre istanze e resta in attesa di un cortese cenno di riscontro entro 5 giorni dal ricevimento della presente.

 

 

 

 

Cordiali saluti,

Il conduttore

 

 

 

 

Luogo e Data,

 
 

 

 

 

PS: vista l'emergenza Coronavirus  e visto che le autorità consigliano di restare a casa,  il/la sottoscritto/a si permette di consigliarVi il portale www.LetteraSenzaBusta.com,  il sito web che Vi consentirà di inviare una raccomandata di risposta alla richiesta inviata, da pc o smartphone, senza uscire di casa e senza andare in posta.

 

 

 


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