MODULO SOSPENSIONE CANONE AFFITTO LOCAZIONE COMMERCIALE PER CORONAVIRUS

Il modulo sospensione canone affitto locazione commerciale per attività commerciali deve essere utilizzato dal conduttore per richiedere al locatore, ai sensi dell’art. 1464 del Codice Civile per impossibilità parziale della prestazione, l'immediata sospensione del pagamento del canone di locazione per tutto il periodo in cui l’attività commerciale rimarrà chiusa per effetto dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e delle Ordinanze del Ministero della Salute.

DISCLAIMER

LetteraSenzaBusta intende offrire un servizio di supporto per l’utente ed il consumatore. I modelli precompilati sono meramente esemplificativi ed hanno l’unica finalità di facilitare il consumatore nell’esercizio del proprio diritto di recesso, di rimborso o di sospensione del contratto, ai sensi della normativa sulla Tutela del Consumatore e del Codice Civile.

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Contenuto della lettera

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Spett.le

 

 

RICHIESTA DI SOSPENSIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE COMMERCIALE PER IMPOSSIBILI PARZIALE DELLA PRESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 1464 DEL CODICE CIVILE 

 

 

Il/la sottoscritto/a

Nome   Cognome   

Codice Fiscale   Data di nascita     

Luogo di nascita     ()

Residente in  N°  

a     ()

Telefono    Indirizzo e-mail   

 

nella sua qualità di titolare / legale rappresentante della ditta individuale / società

 

Ragione sociale  

con Partita Iva  

Sede Legale in  N° 

a     ()

 

 

 

PREMESSO CHE

 

 

  • Con contratto di locazione commerciale sottoscritto in data   , il sottoscritto riceveva in locazione l’immobile sito in

    Indirizzo   N°  

    a     ()

    verso un canone annuo pari ad Euro ,  da corrispondersi in rate mensili/trimestrali/semestrali anticipate pari ad Euro ;
  • Che il predetto immobile è stato preso in locazione al fine dello svolgimento dell’attività commerciale di   ;
  • Le recenti misure straordinarie emanate dal Governo in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID -19, stante il gravissimo, inaspettato ed imprevedibile diffondersi della pandemia su tutto il territorio nazionale italiano, hanno stringenti limitazioni allo svolgimento delle attività commerciali e alla libera circolazione delle persone; 

 

 

 

 

Spett.le

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RICHIESTA DI SOSPENSIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE COMMERCIALE PER IMPOSSIBILITÀ PARZIALE DELLA PRESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 1464 DEL CODICE CIVILE 

 

 

 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a

Nome

 

Cognome

 

Codice Fiscale

 

Data di nascita

  

 

Luogo di nascita

 

Provincia di nascita

()

 

Indirizzo di residenza

 

N° civico

 

 

Comune di residenza

 

Provincia di residenza

()

 

Numero di telefono

 

e-mail

 

 

 

 

 

nella sua qualità di titolare / legale rappresentante della ditta individuale / società

 

 

 

Ragione Sociale  

 

 

Partita IVA

    

Indirizzo sede Legale in 

 

N° civico

 

 

Comune della sede legale

 

Provincia della sede legale

()

 

 

 

 

PREMESSO CHE

 

 

  • Con contratto di locazione commerciale sottoscritto in data  

     

     ,                                                                                                                                                                                       il sottoscritto riceveva in locazione l’immobile sito in

 

 

Indirizzo

 

N° civico

 

 

Comune di residenza

 

Provincia di residenza

()

 

 

 

verso un canone annuo pari ad Euro 

 

 

 

 

(da corrispondersi in rate mensili/trimestrali anticipate pari ad Euro 

 

 

 

  • Che il predetto immobile è stato preso in locazione al fine dello svolgimento dell’attività commerciale di   

     

  • Le recenti misure straordinarie emanate dal Governo in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID -19, stante il gravissimo, inaspettato ed imprevedibile diffondersi della pandemia su tutto il territorio nazionale italiano, hanno stringenti limitazioni allo svolgimento delle attività commerciali e alla libera circolazione delle persone; 

 

 

 

   

  • Per effetto dei provvedimenti indicati, il sottoscritto si è visto costretto alla immediata e totale cessazione dell’attività svolta ed alla chiusura del negozio/punto vendita/esercizio commerciale;
  • In ragione di tutto quanto sopra, e per ragioni non imputabili al conduttore, bensì derivanti da eventi imprevedibili ed inevitabili, l’immobile oggetto del contratto di locazione risulta non godibile o fruibile e ciò per tutto il tempo in cui le predette disposizioni rimarranno in vigore; 
  • Tale circostanza è con tutta evidenza riconducibile all’ipotesi prevista dall’art. 1464 c.c. (impossibilità parziale della prestazione) il quale dispone che “Quando la prestazione di una parte è divenuta solo parzialmente impossibile, l’altra parte ha diritto a una corrispondente riduzione della prestazione da essa dovuta, e può anche recedere dal contratto quando non abbia un interesse apprezzabile all’adempimento parziale”;
  • Infatti, secondo la Corte di Cassazione (Cass. Civ. Sez. III, n. 29/03/2019, n. 8766) l’art. 1464 c.c si applica anche al caso in cui l’immobile oggetto del contratto di locazione sia in ogni caso di fatto inutilizzabile dal conduttore: “l’impossibilità sopravvenuta della prestazione è configurabile qualora siano divenuti impossibili l’adempimento della prestazione da parte del debitore o l’utilizzazione della stessa ad opera della controparte, purchè tale impossibilità non sia imputabile al creditore ed il suo interesse a ricevere la prestazione medesima non sia venuto meno, dovendosi in tal caso prendere atto che non può più essere conseguita la finalità essenziale in cui consiste la causa concreta del contratto, con la conseguente estinzione dell’obbligazione”;
  • In particolare la giurisprudenza di legittimità qualifica come impossibile quella prestazione che – venuta meno – impedisca l’avverarsi della causa stessa del contratto di locazione (cfr. Cass. Civ. n. 16315/2017);
  • In ragione di quanto sopra, in ragione dell’impossibilità oggettiva di godere dell’immobile oggetto di locazione per lo scopo per cui era stato stipulato il contratto di locazione, ovvero l’esercizio dell’attività commerciale, sussiste il pieno diritto alla conseguente riduzione del canone annuale dovuto e più precisamente alla totale sospensione del canone di locazione (e di ogni onere accessorio) per tutto il tempo in cui le disposizioni ministeriali di cui in premesse rimarranno in vigore.

  • Per effetto dei provvedimenti indicati, il sottoscritto si è visto costretto alla immediata e totale cessazione dell’attività svolta ed alla chiusura del negozio/punto vendita/esercizio commerciale;
  • In ragione di tutto quanto sopra, e per ragioni non imputabili al conduttore, bensì derivanti da eventi imprevedibili ed inevitabili, l’immobile oggetto del contratto di locazione risulta non godibile o fruibile e ciò per tutto il tempo in cui le predette disposizioni rimarranno in vigore; 
  • Tale circostanza è con tutta evidenza riconducibile all’ipotesi prevista dall’art. 1464 c.c. (impossibilità parziale della prestazione) il quale dispone che “Quando la prestazione di una parte è divenuta solo parzialmente impossibile, l’altra parte ha diritto a una corrispondente riduzione della prestazione da essa dovuta, e può anche recedere dal contratto quando non abbia un interesse apprezzabile all’adempimento parziale”;
  • Infatti, secondo la Corte di Cassazione (Cass. Civ. Sez. III, n. 29/03/2019, n. 8766) l’art. 1464 c.c si applica anche al caso in cui l’immobile oggetto del contratto di locazione sia in ogni caso di fatto inutilizzabile dal conduttore: “l’impossibilità sopravvenuta della prestazione è configurabile qualora siano divenuti impossibili l’adempimento della prestazione da parte del debitore o l’utilizzazione della stessa ad opera della controparte, purchè tale impossibilità non sia imputabile al creditore ed il suo interesse a ricevere la prestazione medesima non sia venuto meno, dovendosi in tal caso prendere atto che non può più essere conseguita la finalità essenziale in cui consiste la causa concreta del contratto, con la conseguente estinzione dell’obbligazione”;
  • In particolare la giurisprudenza di legittimità qualifica come impossibile quella prestazione che – venuta meno – impedisca l’avverarsi della causa stessa del contratto di locazione (cfr. Cass. Civ. n. 16315/2017);
  • In ragione di quanto sopra, in ragione dell’impossibilità oggettiva di godere dell’immobile oggetto di locazione per lo scopo per cui era stato stipulato il contratto di locazione, ovvero l’esercizio dell’attività commerciale, sussiste il pieno diritto alla conseguente riduzione del canone annuale dovuto e più precisamente alla totale sospensione del canone di locazione (e di ogni onere accessorio) per tutto il tempo in cui le disposizioni ministeriali di cui in premesse rimarranno in vigore.

 

 

Tutto ciò premesso, il/la sottoscritto/a

 

 

CHIEDE

 

 

 

  • di poter trovare un accordo con la parte locatrice; 
  • per l’effetto, che venga riconosciuto il diritto alla sospensione del canone di locazione per tutto il periodo in cui l’immobile risulterà non fruibile per lo svolgimento dell’attività commerciale per il quale è stato locato; 
  •  per l’effetto, sia concordata tra le parti la cessazione dell’obbligo in capo al conduttore del pagamento del canone di locazione per un periodo di tempo stabilito di comune accordo tra le parti.

 

Auspicando una positiva e fattiva collaborazione, data la straordinarietà delle circostanze non imputabili al sottoscritto/a, lo stesso confida in un positivo riscontro delle istanze presentate e resta in attesa di un cortese cenno di riscontro entro 5 giorni dal ricevimento della presente.

 

 

Cordiali saluti,

Il conduttore

 

 

 

Luogo e Data                                                               

 

 

 

 

 

PS: vista l'emergenza Coronavirus  e visto che le autorità consigliano di restare a casa,  il/la sottoscritto/a si permette di consigliarVi il portale www.LetteraSenzaBusta.com,  il sito web che Vi consentirà di inviare una raccomandata di risposta alla richiesta inviata, da pc o smartphone, senza uscire di casa e senza andare in posta.

Tutto ciò premesso, il/la sottoscritto/a

 

 

 

CHIEDE

 

 

 

  • di poter trovare un accordo con la parte locatrice; 
  • per l’effetto, che venga riconosciuto il diritto alla sospensione del canone di locazione per tutto il periodo in cui l’immobile risulterà non fruibile per lo svolgimento dell’attività commerciale per il quale è stato locato; 
  •  per l’effetto, sia concordata tra le parti la cessazione dell’obbligo in capo al conduttore del pagamento del canone di locazione per un periodo di tempo stabilito di comune accordo tra le parti.

 

 

Auspicando una positiva e fattiva collaborazione, data la straordinarietà delle circostanze non imputabili al sottoscritto/a, lo stesso confida in un positivo riscontro delle istanze presentate e resta in attesa di un cortese cenno di riscontro entro 5 giorni dal ricevimento della presente.

 

 

 

Cordiali saluti,

Il conduttore

 

 

 

 

Luogo e Data,

 
 

 

 

 

PS: vista l'emergenza Coronavirus  e visto che le autorità consigliano di restare a casa,  il/la sottoscritto/a si permette di consigliarVi il portale www.LetteraSenzaBusta.com,  il sito web che Vi consentirà di inviare una raccomandata di risposta alla richiesta inviata, da pc o smartphone, senza uscire di casa e senza andare in posta.

 

 

 


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