MODULO SOSPENSIONE FINANZIAMENTO FIDITALIA PER CORONAVIRUS - PRIVATI

Il modulo richiesta sospensione finanziamento Fiditalia causa Coronavirus deve essere utilizzato entro e non oltre il 30 Settembre 2020 dai soggetti privati e lavoratori autonomi che hanno in essere con Fiditalia pratiche di finanziamento compresi i prestiti contro Cessioni del Quinto di di importo superiore a 1.000 euro (importo finanziato), di durata originaria superiore a sei mesi, stipulato entro il 20/4/2020, che, alla data del 21 febbraio 2020, risulti regolare nei pagamenti e non presenti rate scadute da 90 giorni o più, che richiedono di sospendere i pagamenti delle rate mensili fino a massimo 6 (sei) mesi come proposto dalla Moratoria Assofin Covid-19.

CHI PUÒ RICHIEDERE LA SOSPENSIONE DELLE RATE FINO A 6 MESI?

I titolari di contratti di credito ai consumatori che, come effetto dell’emergenza Covid-19, a partire da una data successiva al 21 febbraio 2020 e sino alla data ultima del 30 settembre 2020 indicata dall’EBA nelle sue Linee Guida del 2 aprile 2020, si trovino in una situazione di temporanea difficoltà economica dovuta a:

  1. Cessazione del rapporto di lavoro subordinato (ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione).
  2. Cessazione dei rapporti di lavoro “atipici” di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile (ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione).
  3. Sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni (Cassa Integrazione o altri ammortizzatori sociali).
  4. I lavoratori autonomi e liberi professionisti che abbiano registrato in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, ovvero nel minor periodo intercorrente tra la data dell’istanza e la predetta data, una riduzione del fatturato superiore al 33% rispetto a quanto fatturato nell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività, operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza Coronavirus.
  5. Gli eredi che presentino una delle caratteristiche sopra elencate di soggetti deceduti che avessero stipulato contratti non assistiti da polizza di protezione del credito che preveda il pagamento di un indennizzo pari al capitale residuo.

OBBLIGATORIO INSERIRE:

 

 

DISCLAIMER

LetteraSenzaBusta intende offrire un servizio di supporto per l’utente ed il consumatore. I modelli precompilati sono meramente esemplificativi ed hanno l’unica finalità di facilitare il consumatore nell’esercizio del proprio diritto di recesso, di rimborso o di sospensione del contratto, ai sensi della normativa sulla Tutela del Consumatore e del Codice Civile.

Pertanto, LetteraSenzaBusta non conosce, non verifica, nè influenza in alcun modo il merito del contratto di cui il consumatore ed il fornitore sono uniche legittime parti contrattuali.

LetteraSenzaBusta non partecipa, nè suggerisce in alcun modo, eventuali richieste personali del consumatore compresa la decisione di procedere al recesso contrattuale che resta una specifica facoltà da esercitarsi, in ogni caso, ai sensi della normativa sulla Tutela del Consumatore, del Codice Civile e delle obbligazioni contrattuali effettivamente vincolanti tra le parti del contratto, di cui LetteraSenzaBusta è completamente parte estranea.

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Destinatario

FIDITALIA S.P.A.
VIA GUGLIEMO SILVA 34
20149 MILANO (MI)

Contenuto della lettera

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RICHIESTA DI SOSPENSIONE RATE FINANZIAMENTI AI SENSI DELLA MORATORIA ASSOFIN 

 

Con riferimento alla Moratoria Covid19 per il credito ai consumatori pubblicata da Assofin (di seguito Moratoria Assofin o in breve Moratoria), ed in relazione al contratto di finanziamento 

N°   

intestato a Nome   Cognome   

 

Il/la sottoscritto/a

Nome   Cognome   

Codice Fiscale   Data di nascita     

Luogo di nascita     ()

Residente in  N°  

a     ()

Telefono    Indirizzo e-mail   

 

DICHIARA

che, a causa dell’emergenza Covid19, mi sono trovato in una situazione di temporanea difficoltà economica dovuta a uno dei seguenti eventi intervenuto a partire da una data successiva al 21 febbraio 2020 (barrare l’ipotesi di interesse):

 

|| cessazione del rapporto di lavoro subordinato, con attualità dello stato di disoccupazione (ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa).

 

|cessazione del rapporto di lavoro “atipico” di cui all’articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile, con attualità dello stato di disoccupazione (rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso
datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa).

 

|sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni (Cassa Integrazione o altri ammortizzatori sociali).

 

In ragione di quanto sopra,
CHIEDO


di essere ammesso alla Moratoria Assofin nei termini ed alle condizioni di seguito riportate:

a) Possono beneficiare della Moratoria i consumatori titolari di un Contratto di finanziamento, stipulato entro il 20.04.2020, per un importo finanziato superiore a 1.000 euro e durata originaria superiore a sei mesi, con esposizione debitoria non classificata alla data del 21.02.2020 come esposizioni creditizie deteriorate, ovverosia non possono
beneficiare della Moratoria i consumatori titolari di un Contratto di finanziamento che, alla data del 21.02.2020, presenta rate scadute da 90 giorni o più e/o per il quale sia intervenuta la decadenza dal beneficio del termine.
b) Possono accedere alla Moratoria i consumatori che ne faranno richiesta a Fiditalia entro e non oltre il 30.06.2020 (di seguito la Richiesta di Moratoria o, in breve, la Richiesta).
c) L’accettazione da parte di Fiditalia della Richiesta di Moratoria annulla e sostituisce ogni altra eventuale moratoria e/o sospensiva precedentemente richiesta e/o concessa in relazione al Contratto in conseguenza dell’emergenza Covid19 (si seguito Sospensiva Covid19).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RICHIESTA DI SOSPENSIONE RATE FINANZIAMENTI AI SENSI DELLA MORATORIA ASSOFIN 

 

 

 

Con riferimento alla Moratoria Covid19 per il credito ai consumatori pubblicata da Assofin (di seguito Moratoria Assofin o in breve Moratoria), ed in relazione al contratto di finanziamento 

 

N° 

 

intestato a 

 

 

Nome

 

Cognome

 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a

 

Nome

 

Cognome

 

Codice Fiscale

 

Data di nascita

  

 

 

Luogo di nascita

 

Provincia di nascita

()

 

Indirizzo di residenza

 

N° civico

 

 

Comune di residenza

 

Provincia di residenza

()

 

Numero di telefono

 

e-mail

 

 

 

DICHIARA

 

 

che, a causa dell’emergenza Covid19, mi sono trovato in una situazione di temporanea difficoltà economica dovuta a uno dei seguenti eventi intervenuto a partire da una data successiva al 21 febbraio 2020 (barrare l’ipotesi di interesse):

 

|| cessazione del rapporto di lavoro subordinato, con attualità dello stato di disoccupazione (ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa).

 

 

|| cessazione del rapporto di lavoro “atipico” di cui all’articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile, con attualità dello stato di disoccupazione (rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso
datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa).

 

 

||sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni (Cassa Integrazione o altri ammortizzatori sociali).

 

In ragione di quanto sopra,


CHIEDO

 


di essere ammesso alla Moratoria Assofin nei termini ed alle condizioni di seguito riportate:

a) Possono beneficiare della Moratoria i consumatori titolari di un Contratto di finanziamento, stipulato entro il 20.04.2020, per un importo finanziato superiore a 1.000 euro e durata originaria superiore a sei mesi, con esposizione debitoria non classificata alla data del 21.02.2020 come esposizioni creditizie deteriorate, ovverosia non possono
beneficiare della Moratoria i consumatori titolari di un Contratto di finanziamento che, alla data del 21.02.2020, presenta rate scadute da 90 giorni o più e/o per il quale sia intervenuta la decadenza dal beneficio del termine.
b) Possono accedere alla Moratoria i consumatori che ne faranno richiesta a Fiditalia entro e non oltre il 30.06.2020 (di seguito la Richiesta di Moratoria o, in breve, la Richiesta).
c) L’accettazione da parte di Fiditalia della Richiesta di Moratoria annulla e sostituisce ogni altra eventuale moratoria e/o sospensiva precedentemente richiesta e/o concessa in relazione al Contratto in conseguenza dell’emergenza Covid19 (si seguito Sospensiva Covid19).

 
 
 

d) La Moratoria comporta la sospensione dei pagamenti delle rate del Contratto per la durata di 6 mesi con la seguente decorrenza (di seguito Rata di Decorrenza)
- prima rata non pagata successiva al 21.02.2020;
- prima rata già sospesa, se si ha già avuto accesso ad una precedente Sospensiva Covid19;
- prima rata successiva alla data di ricezione della Richiesta, se non risultano rate non pagate o sospese con scadenza successiva al 21.02.2020.
e) La Moratoria determina la dilazione semestrale della Rata di Decorrenza e di quelle successive sino all’estinzione del debito, Ad esempio: il pagamento della rata originariamente scadente il 28 febbraio, per effetto della Moratoria, dovrà intervenire entro lo stesso giorno del successivo mese di agosto 2020; il pagamento della rata originariamente scadente il 28 marzo dovrà intervenire entro lo stesso giorno del successivo mese di settembre 2020; il pagamento della rata originariamente scadente il 28 aprile dovrà intervenire entro lo stesso giorno del successivo mese di ottobre 2020; e così via sino all’ultima rata di completamento del rimborso del finanziamento di cui al
Contratto.
f) La Moratoria riguarda la rata intera e, dunque sia la parte capitale che gli interessi di ciascuna rata.
g) Per il periodo della Moratoria, Fiditalia applicherà gli interessi allo stesso TAN indicato in Contratto a valere sul capitale residuo dovuto a seguito della scadenza dell’ultima rata anteriore alla Moratoria. Il suddetto ammontare sarà corrisposto a Fiditalia, in un’unica soluzione, nello stesso giorno di scadenza dell’ultima rata siccome dilazionata per effetto della Moratoria (di seguito, Rata Interessi). Ad esempio, qualora la scadenza dell’ultima rata siccome dilazionata per effetto della Moratoria intervenga a novembre 2021, la scadenza del pagamento della Rata Interessi interverrà lo stesso giorno del mese di novembre 2021.
h) Ai fini della concessione della Moratoria, Fiditalia non richiede il riconoscimento di commissioni e/o di spese e/o oneri di qualsivoglia natura, al di fuori della Rata Interessi menzionata alla lett. g).
i) Il presente modulo debitamente compilato e sottoscritto, unitamente alla documentazione correlata in calce indicata, deve essere inviato quanto prima all’indirizzo email dipmoratoria@fiditalia.it , per il tramite di casella di posta elettronica anche non certificata intestata al richiedente, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4 del Decreto Liquidità (DL 8 marzo 2020 n. 23).
j) Fiditalia, verificate le dichiarazioni e le condizioni di accesso previste dalla Moratoria Assofin e riservata a sé ogni valutazione di merito creditizio, comunicherà per iscritto l’accettazione della Richiesta. Nel caso in cui il modulo o la documentazione correlata alla Richiesta risultassero in tutto e/o in parte incompleti, Fiditalia concederà al
richiedente un termine massimo di 15 giorni lavorativi per completare la Richiesta. Decorso inutilmente tale termine la Richiesta si intenderà rinunciata. Qualora, anteriormente alla concessione della Moratoria, sia intervenuto il pagamento, in tutto o in parte, della Rata di Decorrenza e/o delle successive oggetto della Moratoria, il suddetto ammontare verrà imputato da Fiditalia, e fino a concorrenza, a rimborso delle nuove scadenze siccome determinatesi per effetto della Moratoria, fatta salva la Sua richiesta di rimborso da rivolgere a Fiditalia in forma scritta. Allo stesso modo, eventuali interessi moratori maturati a valere sulle rate oggetto di Moratoria verranno stralciati da Fiditalia.
Resta inteso che, se dopo l’accettazione della Richiesta il piano dei pagamenti dovesse registrare uno o più insoluti SDD in relazione ad una o più rate con scadenza anteriore alla Rata di Decorrenza, le stesse, in quanto escluse dalla Moratoria, dovranno essere regolarizzate e pagate con le modalità previste dal Contratto.

 

Si allega:

  • documento d’identità in corso di validità del sottoscritto richiedente (obbligatorio);
  • documentazione di provenienza del datore di lavoro attestante la perdita del lavoro ovvero la sospensione dell’orario lavorativo (obbligatorio);
  • Certificato di morte (solo in caso di Contratto intestato a soggetto deceduto);
  • dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la qualità di erede (solo in caso di Contratto intestato a soggetto deceduto

 

Luogo e Data  

d) La Moratoria comporta la sospensione dei pagamenti delle rate del Contratto per la durata di 6 mesi con la seguente decorrenza (di seguito Rata di Decorrenza)
- prima rata non pagata successiva al 21.02.2020;
- prima rata già sospesa, se si ha già avuto accesso ad una precedente Sospensiva Covid19;
- prima rata successiva alla data di ricezione della Richiesta, se non risultano rate non pagate o sospese con scadenza successiva al 21.02.2020.
e) La Moratoria determina la dilazione semestrale della Rata di Decorrenza e di quelle successive sino all’estinzione del debito, Ad esempio: il pagamento della rata originariamente scadente il 28 febbraio, per effetto della Moratoria, dovrà intervenire entro lo stesso giorno del successivo mese di agosto 2020; il pagamento della rata originariamente scadente il 28 marzo dovrà intervenire entro lo stesso giorno del successivo mese di settembre 2020; il pagamento della rata originariamente scadente il 28 aprile dovrà intervenire entro lo stesso giorno del successivo mese di ottobre 2020; e così via sino all’ultima rata di completamento del rimborso del finanziamento di cui al
Contratto.
f) La Moratoria riguarda la rata intera e, dunque sia la parte capitale che gli interessi di ciascuna rata.
g) Per il periodo della Moratoria, Fiditalia applicherà gli interessi allo stesso TAN indicato in Contratto a valere sul capitale residuo dovuto a seguito della scadenza dell’ultima rata anteriore alla Moratoria. Il suddetto ammontare sarà corrisposto a Fiditalia, in un’unica soluzione, nello stesso giorno di scadenza dell’ultima rata siccome dilazionata per effetto della Moratoria (di seguito, Rata Interessi). Ad esempio, qualora la scadenza dell’ultima rata siccome dilazionata per effetto della Moratoria intervenga a novembre 2021, la scadenza del pagamento della Rata Interessi interverrà lo stesso giorno del mese di novembre 2021.
h) Ai fini della concessione della Moratoria, Fiditalia non richiede il riconoscimento di commissioni e/o di spese e/o oneri di qualsivoglia natura, al di fuori della Rata Interessi menzionata alla lett. g).
i) Il presente modulo debitamente compilato e sottoscritto, unitamente alla documentazione correlata in calce indicata, deve essere inviato quanto prima all’indirizzo email dipmoratoria@fiditalia.it , per il tramite di casella di posta elettronica anche non certificata intestata al richiedente, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4 del Decreto Liquidità (DL 8 marzo 2020 n. 23).
j) Fiditalia, verificate le dichiarazioni e le condizioni di accesso previste dalla Moratoria Assofin e riservata a sé ogni valutazione di merito creditizio, comunicherà per iscritto l’accettazione della Richiesta. Nel caso in cui il modulo o la documentazione correlata alla Richiesta risultassero in tutto e/o in parte incompleti, Fiditalia concederà al
richiedente un termine massimo di 15 giorni lavorativi per completare la Richiesta. Decorso inutilmente tale termine la Richiesta si intenderà rinunciata. Qualora, anteriormente alla concessione della Moratoria, sia intervenuto il pagamento, in tutto o in parte, della Rata di Decorrenza e/o delle successive oggetto della Moratoria, il suddetto ammontare verrà imputato da Fiditalia, e fino a concorrenza, a rimborso delle nuove scadenze siccome determinatesi per effetto della Moratoria, fatta salva la Sua richiesta di rimborso da rivolgere a Fiditalia in forma scritta. Allo stesso modo, eventuali interessi moratori maturati a valere sulle rate oggetto di Moratoria verranno stralciati da Fiditalia.
Resta inteso che, se dopo l’accettazione della Richiesta il piano dei pagamenti dovesse registrare uno o più insoluti SDD in relazione ad una o più rate con scadenza anteriore alla Rata di Decorrenza, le stesse, in quanto escluse dalla Moratoria, dovranno essere regolarizzate e pagate con le modalità previste dal Contratto.

 

Si allega:

  • documento d’identità in corso di validità del sottoscritto richiedente (obbligatorio);
  • documentazione di provenienza del datore di lavoro attestante la perdita del lavoro ovvero la sospensione dell’orario lavorativo (obbligatorio);
  • Certificato di morte (solo in caso di Contratto intestato a soggetto deceduto);
  • dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la qualità di erede (solo in caso di Contratto intestato a soggetto deceduto

 

 

 

Luogo e Data,

 
 

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